Erga omnes (lett. “nei confronti di tutti”) qualifica l’efficacia di un diritto, di un atto o di una sentenza che produce effetti non solo tra le parti, ma nei confronti della generalità dei consociati.
L’opponibilità erga omnes è propria dei diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù, ipoteca), che sono tutelabili nei confronti di chiunque, a differenza dei diritti di credito, che producono effetti solo inter partes. Nel diritto processuale, la sentenza di regola ha efficacia solo tra le parti (art. 2909 c.c.), ma in taluni casi produce effetti erga omnes: le sentenze costitutive sullo stato delle persone, le pronunce della Corte Costituzionale di illegittimità (art. 136 Cost.), le sentenze di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità. Nel diritto internazionale, gli obblighi erga omnes sono quelli dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme.