Locuzione latina che significa “verso la cosa” e indica, nella classificazione dei diritti patrimoniali, un diritto personale di conseguire una cosa determinata (ius ad rem), distinto dal diritto reale pieno (ius in re), opponibile erga omnes.
Lo ius ad rem designa tradizionalmente la posizione del soggetto che, in forza di un titolo obbligatorio (contratto, promessa, legato), ha diritto a ottenere il trasferimento o la consegna di un bene determinato, ma non ne è ancora proprietario né possessore. La figura trova riscontro nella posizione del promissario acquirente nel contratto preliminare (art. 1351 c.c.), tutelata dall’azione ex art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre).
La trascrizione del contratto preliminare (art. 2645-bis c.c.) avvicina lo ius ad rem al diritto reale, conferendogli una forma di opponibilità ai terzi. Analogamente, il legatario (art. 649 c.c.) vanta un diritto ad rem fino alla consegna del bene legato.