Azione di origine romanistica con cui il gestore di affari altrui (negotiorum gestor) chiede al dominus il rimborso delle spese sostenute e l’adempimento delle obbligazioni assunte nell’interesse di quest’ultimo.

La gestione di affari (artt. 2028-2032 c.c.) è una fonte legale di obbligazioni che nasce quando un soggetto, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui. Il gestore deve continuare la gestione e condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi (art. 2028 c.c.) ed è soggetto alle stesse obbligazioni del mandatario (art. 2030 c.c.).

Quanto al dominus, se la gestione è stata utilmente iniziata, egli è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui e a rimborsargli tutte le spese necessarie o utili, con gli interessi (art. 2031 c.c.). La ratifica della gestione da parte del dominus produce gli effetti del mandato (art. 2032 c.c.).

L’istituto si distingue dall’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), che ha carattere sussidiario e non richiede l’elemento della gestione consapevole nell’interesse altrui.