Definizione
La prestazione è l’oggetto dell’obbligazione, ossia il comportamento (di dare, fare o non fare) cui il debitore è tenuto a favore del creditore. Ai sensi dell’art. 1174 c.c. la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Essa costituisce l’elemento oggettivo del rapporto obbligatorio, accanto ai soggetti (debitore e creditore) e al vincolo (Schuld) con connessa responsabilità (Haftung).
Requisiti
La prestazione deve essere possibile (in senso materiale e giuridico), lecita (non contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, ex art. 1346 c.c.), determinata o determinabile (art. 1346 c.c.), e, come detto, suscettibile di valutazione economica, ossia convertibile in un valore di scambio. La patrimonialità non coincide con la commerciabilità né con l’effettivo scambio sul mercato, ma con l’astratta attitudine del comportamento dovuto a essere valutato in termini economici. Deve inoltre corrispondere a un interesse del creditore, anche di natura affettiva, morale, scientifica o culturale.
Tipologie di prestazione
La tradizionale tripartizione classifica le prestazioni in: prestazioni di dare (trasferimento della proprietà o di altro diritto, consegna di cose); prestazioni di fare (compimento di un’attività positiva: prestazioni d’opera, professionali, di servizio); prestazioni di non fare (astensione da un determinato comportamento). Ulteriore distinzione rilevante è quella tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, secondo che il debitore sia tenuto a prestare una diligente attività o a conseguire uno specifico risultato. Le prestazioni possono essere inoltre generiche, specifiche, divisibili, indivisibili, alternative, facoltative, principali o accessorie.
Adempimento ed esatto adempimento
Il debitore deve eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, c. 1, c.c.) ovvero con la diligenza qualificata del professionista (art. 1176, c. 2, c.c.). L’adempimento deve essere integrale e conforme a quanto dovuto, sia quanto a oggetto, sia quanto a tempo e luogo (artt. 1182-1183 c.c.). L’inesatto adempimento integra inadempimento e legittima il creditore alle azioni di cui agli artt. 1218 e ss. c.c. (risoluzione, risarcimento, eccezione di inadempimento). Il pagamento va eseguito al creditore o a persona da lui autorizzata a riceverlo (art. 1188 c.c.).
Impossibilità sopravvenuta ed estinzione
L’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.); se temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo, salvo che non debba più eseguirla per venuto meno l’interesse del creditore. L’estinzione avviene inoltre per adempimento, compensazione, confusione, novazione, remissione, prescrizione. Nei contratti sinallagmatici, l’impossibilità sopravvenuta non imputabile determina la risoluzione di diritto ex art. 1463 c.c., con obbligo di restituzione di quanto ricevuto.
Giurisprudenza modenese
- Prestazione d’opera intellettuale — Irrilevanza dell’utilità della prestazione ai fini del diritto al compenso
- Contratto d’opera intellettuale — Prova del rapporto per facta concludentia
- Responsabilità del progettista strutturale — Obbligo di risultato
- Ricovero in struttura residenziale — Prestazioni socio-assistenziali senza piano di cura
- Contratto di servizi — Inadempimento dell’obbligo informativo
- Incarico professionale — Conferimento in qualsiasi forma idonea
- Eccezione di inadempimento — Necessità di allegazione specifica
- Clausola penale — Non cumulabilità della penale per ritardo e per inadempimento definitivo
- Termine essenziale — Rinuncia tacita alla risoluzione per accettazione dell’adempimento tardivo
- Misure di coercizione indiretta — Inapplicabilità alla sentenza di fissazione del termine per l’adempimento