Locuzione latina che significa “da fatto illecito” e qualifica l’obbligazione risarcitoria che nasce dalla commissione di un illecito civile (art. 2043 c.c.) o penale, in contrapposizione all’obbligazione ex contractu (da contratto).
La responsabilità ex delicto (o responsabilità extracontrattuale o aquiliana) presuppone: un fatto doloso o colposo, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra la condotta e il danno. L’onere della prova di tutti gli elementi grava sul danneggiato (art. 2697 c.c.).
La distinzione tra obbligazione ex delicto e ex contractu è rilevante ai fini del regime della prescrizione (cinque anni per l’illecito extracontrattuale, art. 2947 c.c.; dieci anni per l’inadempimento contrattuale, art. 2946 c.c.), dell’onere probatorio e della quantificazione del danno risarcibile.
Nel diritto internazionale privato la legge applicabile all’obbligazione ex delicto è individuata dal Regolamento UE n. 864/2007 (Roma II).