La responsabilità precontrattualeCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → (o culpa in contrahendo) è la responsabilità che sorge a carico della parte che, durante le trattativePuntuazioneDefinizione La puntuazione (o minuta, Punktation) è il documento nel quale le parti, durante le trattative contrattuali, fissano per iscritto i punti di accordo fino a quel momento raggiunti, senza ancora concludere il contratto definitivo....Leggi il lemma completo → e nella formazione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, non si comporta secondo buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →, arrecando un danno ingiustoResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo → alla controparte (artt. 1337-1338 c.c.).

L’art. 1337 c.c. impone alle parti l’obbligo di comportarsi secondo buona fede durante le trattative e nella formazione del contratto. L’art. 1338 c.c. sancisce l’obbligo di comunicare alla controparte le cause di invalidità del contratto di cui si è a conoscenza.

Le ipotesi tipiche di responsabilità precontrattualeTrattativeFase precontrattuale di negoziazione dell'accordo, regolata dal principio di buona fede ex art. 1337 c.c. La rottura ingiustificata fonda responsabilità precontrattuale (interesse negativo).Leggi il lemma completo → sono: il recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo → ingiustificato dalle trattative dopo aver ingenerato un ragionevole affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → sulla conclusione del contratto; la violazione degli obblighi di informazione; la conclusione di un contratto invalido per fatto imputabile a una parte.

Il dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → risarcibile è commisurato all’interesse negativo: le spese sostenute per le trattative inutili e la perdita di occasioni alternative di contrattazione. La giurisprudenza più recente (Cass. S.U. 9645/2001) qualifica la responsabilità precontrattuale come responsabilità da contatto sociale, con regime probatorio affine alla responsabilità contrattualeResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →.

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