La responsabilità oggettivaResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → è la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di responsabilità civile in cui l’obbligo risarcitorio sorge indipendentemente dall’accertamento della colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → o del doloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → del responsabile, per il solo fatto del verificarsi di un dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → causalmente collegato a una determinata attività, situazione o relazione.

Nel codice civile, le principali ipotesi di responsabilità oggettiva (o presunta) sono: la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → (art. 2051 c.c.); la responsabilità del proprietario per i danni da rovina dell’edificio (art. 2053 c.c.); la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.); la responsabilità per danni cagionati da animali (art. 2052 c.c.); la responsabilità per danni da circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.).

In queste ipotesi, il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale, ma non la colpaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo → del responsabile. Il responsabile può liberarsi solo provando il caso fortuitoCaso fortuitoEvento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo del soggetto, che interrompe il nesso causale escludendo la responsabilità.Leggi il lemma completo → o la forza maggioreCaso fortuitoEvento imprevedibile e inevitabile che, esulando dalla sfera di controllo del soggetto, esclude il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, liberandolo dalla responsabilità contrattuale o extracontrattuale (artt. 1218, 1256, 2050-2054 c.c.).Leggi il lemma completo → (fatto estraneo, imprevedibile e inevitabile).

La responsabilità del produttore per prodotti difettosi (d.lgs. 206/2005, artt. 114-127) è l’esempio più significativo di responsabilità oggettiva nel diritto contemporaneo.

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