Definizione

L’occupazione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili che non sono di proprietà di alcuno (res nulliusRes nulliusCosa di nessuno: bene privo di proprietario, suscettibile di acquisto per occupazione (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo →) o delle cose abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → accompagnata dall’intenzione di farle proprie. Ai sensi dell’art. 923 c.c. le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione; tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia e di pesca.

Presupposti

L’acquisto per occupazione richiede: a) la mobilità della cosa (gli immobili vacanti spettano al patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → dello Stato ex art. 827 c.c.); b) l’assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di proprietario, a titolo di res nullius o di res derelictae; c) l’apprensione materiale della cosa, ossia l’instaurazione del corpus possessorio; d) l’animusAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo →, vale a dire l’intenzione di acquistare per sé la proprietà. L’occupazione può riguardare cose nuove mai entrate nel dominio altrui (produzioni spontanee, fauna selvatica) o cose precedentemente possedute e poi volontariamente abbandonate.

Caccia e pesca

Gli animali selvatici oggetto di caccia e pesca costituiscono il campo più tipico di applicazione dell’istituto. Ai sensi della l. 11 febbraio 1992, n. 157, la fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile dello Stato, sicché l’acquisto a titolo di occupazione da parte del cacciatore è subordinato al rispetto della disciplina pubblicistica (licenze, calendari venatori, specie cacciabili). La pesca è regolata, per le acque interne, dalle leggi regionali e, per le acque marittime, dal r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, e dal d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

Tesori e cose di interesse culturale

L’occupazione non si estende ai tesori (cose mobili di pregio, occulte e delle quali nessuno può provare di essere proprietario), la cui disciplina è dettata dall’art. 932 c.c., che attribuisce il tesoroErarioStato quale soggetto titolare delle entrate tributarie e patrimoniali pubbliche. Successione nell'eredità vacante (art. 586 c.c.), solidarietà tributaria, riscossione coattiva e tutela penale (d.lgs. 74/2000).Leggi il lemma completo → al proprietario del fondo ove si trova, con diritto del ritrovatore alla metà ove il ritrovamento sia casuale. Per le cose di interesse culturale, artistico o archeologico si applica la disciplina del Codice dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che ne riserva la proprietà allo Stato.

Figure affini

L’occupazione va distinta dall’invenzione, modo di acquisto delle cose mobili smarrite (art. 927 c.c.), che presuppone il ritrovamento di un bene non abbandonato ma perduto dal proprietario e impone obblighi di restituzione. Va inoltre distinta dall’usucapioneUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo →, che presuppone il possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → protratto di beni altrui, e dall’accessioneAccessioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà ex artt. 934 ss. c.c.: accessione di immobile a immobile, di mobile a immobile, accessione invertita ex art. 938 c.c. e accessione del possesso ex art. 1146 c.c.Leggi il lemma completo →, che riguarda l’incorporazione di cose accessorie a una principale.

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