Animus designa l’elemento soggettivo, psicologico e volitivo che accompagna un determinato comportamento giuridicamente rilevante, qualificandone la natura e gli effetti. Il diritto romano distingueva nettamente il corpus (elemento materiale) dall’animus (elemento intenzionale).
Animus donandi
Intenzione liberale che caratterizza la donazione: la volontà di arricchire il donatario senza corrispettivo (art. 769 c.c.). La sua assenza esclude la natura donativa dell’atto.
Animus possidendi
Volontà di tenere la cosa come propria, che distingue il possesso (animus domini) dalla mera detenzione (art. 1140 c.c.). L’interversio possessionis segna il mutamento dell’animus detinendi in animus possidendi (art. 1141 c.c.).
Animus derelinquendi
Volontà di abbandonare definitivamente la cosa, rinunciando al diritto di proprietà. Si manifesta nella derelictio e rende la cosa suscettibile di occupazione (art. 923 c.c.).
Animus novandi
Volontà delle parti di estinguere l’obbligazione originaria sostituendola con una nuova. La novazione richiede, oltre al mutamento oggettivo, la chiara intenzione novativa (animus novandi), che non si presume (art. 1230 c.c.).
Animus confitendi
Volontà consapevole di ammettere fatti sfavorevoli a sé, che qualifica la dichiarazione come confessione in senso tecnico (art. 2730 c.c.). In assenza di animus confitendi, la dichiarazione resta mera ammissione priva di efficacia di prova legale.