Definizione
L’assenza è la condizione giuridica della persona fisica che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o nella sua ultima residenza e di cui non si abbiano più notizie, una volta trascorso il termine di legge (art. 49 c.c.). Si tratta di una situazione giuridica intermedia tra la scomparsa (semplice fatto materiale dell’allontanamento prolungato senza notizie) e la morte presunta (condizione che, per il decorso di un più lungo lasso di tempo, fa presumere la morte e produce effetti analoghi a quelli della morte). L’istituto è disciplinato dagli artt. 49-57 c.c. ed ha lo scopo di tutelare gli interessi patrimoniali dello scomparso, dei suoi successori presuntivi e dei terzi, in attesa che si chiarisca la sorte dell’interessato.
Dichiarazione di assenza
Dopo due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza che ne sia dichiarata l’assenza (art. 49 c.c.). La sentenza, che non costituisce affatto presunzione di morte, è pronunciata in camera di consiglio dopo gli accertamenti del caso e produce effetti dalla pubblicazione (art. 729 c.p.c.).
Effetti della dichiarazione
La dichiarazione di assenza determina l’immissione nel possesso temporaneo dei beni in favore di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi se l’assente fosse morto al giorno a cui risale l’ultima notizia (art. 50 c.c.). Tali soggetti acquisiscono il godimento dei beni e ne percepiscono i frutti, ma non possono alienarli, ipotecarli né darli in pegno se non per necessità o utilità evidente, riconosciuta dal tribunale (art. 54 c.c.). Devono inoltre prestare cauzione e sono tenuti a fare l’inventario dei beni. Il coniuge dell’assente non può contrarre nuove nozze (art. 117, comma 4, c.c.).
Cessazione dell’assenza
L’assenza cessa: per il ritorno dell’assente o per la prova della sua esistenza (art. 56 c.c.: gli effetti della dichiarazione cessano e l’assente recupera i suoi beni nello stato in cui si trovano e ha diritto al prezzo di quelli alienati, purché ancora dovuto, oltre ai beni acquistati con tale prezzo); per la prova della morte, con apertura della successione dal giorno della morte; per la dichiarazione di morte presunta (artt. 58-69 c.c.), che subentra dopo dieci anni dalla data dell’ultima notizia o nei diversi termini per casi particolari (guerra, infortuni, prigionia).
Distinzione dalla morte presunta
Mentre l’assenza è situazione intermedia che non incide sullo status personale e produce solo l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, la morte presunta (artt. 58-66 c.c.) ha effetti più radicali: produce la dissoluzione del matrimonio (art. 65 c.c.), consente al coniuge superstite di contrarre nuove nozze e produce gli effetti della successione mortis causa.
Giurisprudenza modenese
- [Appello Bologna] Morte presunta — Nozione ampia di “infortunio” ex art. 60 n. 3 c.c.
- [Appello Bologna] Morte presunta — Inidoneità delle mere congetture sull’allontanamento volontario
- [Appello Bologna] Morte presunta — Scomparsa in mare e criterio del “più probabile che non”