Assenza

Apr 13, 2026

Definizione

L’assenza è la condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → giuridica della persona fisica che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o nella sua ultima residenzaResidenzaLuogo di dimora abituale della persona (art. 43 c.c.): elemento oggettivo e soggettivo, rilievo per competenza territoriale e notificazioni, distinzione da domicilio e dimora.Leggi il lemma completo → e di cui non si abbiano più notizie, una volta trascorso il termine di legge (art. 49 c.c.). Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una situazione giuridica intermedia tra la scomparsa (semplice fatto materiale dell’allontanamento prolungato senza notizie) e la morte presuntaMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → (condizione che, per il decorso di un più lungo lasso di tempo, fa presumere la morte e produce effetti analoghi a quelli della morte). L’istituto è disciplinato dagli artt. 49-57 c.c. ed ha lo scopo di tutelare gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → patrimoniali dello scomparso, dei suoi successori presuntivi e dei terzi, in attesa che si chiarisca la sorte dell’interessato.

Dichiarazione di assenza

Dopo due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza che ne sia dichiarata l’assenza (art. 49 c.c.). La sentenza, che non costituisce affatto presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → di morte, è pronunciata in camera di consiglio dopo gli accertamenti del caso e produce effetti dalla pubblicazione (art. 729 c.p.c.).

Effetti della dichiarazione

La dichiarazione di assenza determina l’immissione nel possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → temporaneo dei beni in favore di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi se l’assente fosse morto al giorno a cui risale l’ultima notizia (art. 50 c.c.). Tali soggetti acquisiscono il godimento dei beni e ne percepiscono i frutti, ma non possono alienarli, ipotecarli né darli in pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → se non per necessità o utilità evidente, riconosciuta dal tribunale (art. 54 c.c.). Devono inoltre prestare cauzioneCauzioneGaranzia di natura reale o personale prestata per assicurare l'adempimento di un'obbligazione, il rispetto di un obbligo legale o l'esecuzione di un provvedimento. Può consistere in deposito di denaro, titoli, pegno, ipoteca o fideiussione bancaria/assicurativa.Leggi il lemma completo → e sono tenuti a fare l’inventario dei beni. Il coniuge dell’assente non può contrarre nuove nozze (art. 117, comma 4, c.c.).

Cessazione dell’assenza

L’assenza cessa: per il ritorno dell’assente o per la provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → della sua esistenza (art. 56 c.c.: gli effetti della dichiarazione cessano e l’assente recupera i suoi beni nello stato in cui si trovano e ha diritto al prezzo di quelli alienati, purché ancora dovuto, oltre ai beni acquistati con tale prezzo); per la prova della morte, con apertura della successione dal giorno della morte; per la dichiarazione di morte presunta (artt. 58-69 c.c.), che subentra dopo dieci anni dalla data dell’ultima notizia o nei diversi terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → per casi particolari (guerra, infortuni, prigionia).

Distinzione dalla morte presunta

Mentre l’assenza è situazione intermedia che non incide sullo statusStatusCondizione giuridica complessiva della persona nel suo rapporto con l'ordinamento, la comunità politica e la famiglia.Leggi il lemma completo → personale e produce solo l’immissione nel possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → temporaneo dei beni, la morte presunta (artt. 58-66 c.c.) ha effetti più radicali: produce la dissoluzione del matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 65 c.c.), consente al coniuge superstite di contrarre nuove nozze e produce gli effetti della successione mortis causaSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo →.

Giurisprudenza modenese

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