Definizione
La comunione, disciplinata dagli artt. 1100-1116 c.c., è la situazione giuridica che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone (comproprietari o comunisti). Essa attribuisce a ciascun partecipante una quota ideale sull’intero bene, che si presume di pari valore salvo che dal titolo o dalle circostanze non risulti diversamente (art. 1101 c.c.).
La comunione costituisce la disciplina generale dei diritti reali appartenenti pro indiviso a una pluralità di soggetti. Si distingue dalla società (in cui i conferimenti sono destinati all’esercizio in comune di un’attività economica) e dalla contitolarità di diritti di credito, alla quale si applicano le norme sulle obbligazioni divisibili e indivisibili (artt. 1314 ss. c.c.).
Natura giuridica e tipologie
La comunione si distingue in: comunione volontaria (quando deriva da contratto o atto unilaterale), comunione incidentale (quando si costituisce indipendentemente dalla volontà dei partecipanti, ad es. successione mortis causa), comunione forzosa (imposta dalla legge, ad es. il muro comune ex artt. 874-876 c.c.).
Si distingue ulteriormente tra comunione ordinaria (artt. 1100-1116 c.c.) e comunioni speciali, dotate di disciplina propria: comunione legale tra coniugi (artt. 177-197 c.c.), condominio negli edifici (artt. 1117-1139 c.c.), comunione ereditaria (artt. 713-768 c.c.), comunione del muro e delle siepi (artt. 874-883 c.c.).
Diritti e obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante ha il diritto di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.). Ha facoltà di disporre liberamente della propria quota e di cederla, salvo il diritto di prelazione degli altri comproprietari nella comunione ereditaria (art. 732 c.c.).
Quanto alle spese di conservazione e amministrazione, ciascun partecipante deve contribuire in proporzione alla propria quota (art. 1104 c.c.). Le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo della cosa richiedono la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore della cosa (art. 1108 c.c.); le innovazioni che pregiudicano il godimento di taluno dei comproprietari o che importano una spesa eccessiva richiedono il consenso unanime.
Amministrazione della comunione
L’amministrazione della comunione spetta a tutti i partecipanti, salvo che essi nominino un amministratore o stabiliscano un regolamento per l’amministrazione (art. 1105 c.c.). Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza calcolata in base al valore delle quote; per gli atti di straordinaria amministrazione (locazioni ultra novennali, ipoteche, alienazioni) si richiede la maggioranza qualificata di cui all’art. 1108 c.c. o il consenso unanime.
Ciascun partecipante ha diritto di chiedere al giudice i provvedimenti necessari per la conservazione della cosa o per l’amministrazione, in caso di inerzia o di mancato accordo della maggioranza (art. 1105, comma 4, c.c.).
Scioglimento della comunione e divisione
La comunione cessa, oltre che per cause di estinzione del diritto reale, principalmente per divisione, che ciascun partecipante può sempre chiedere (art. 1111 c.c.). La domanda di divisione non è soggetta a prescrizione (art. 2946 c.c. in combinato con la disponibilità del diritto), salvo che si convenga di rimanere in comunione per un tempo determinato non superiore a dieci anni (art. 1111, comma 2, c.c.).
La divisione si effettua mediante distribuzione in natura delle quote, ove possibile senza pregiudizio delle ragioni di ciascuno; in caso contrario, mediante vendita all’incanto della cosa comune e ripartizione del ricavato (art. 720, art. 1112 c.c.). Le norme sulla divisione ereditaria (artt. 713-768 c.c.) si applicano in quanto compatibili anche alle altre comunioni (art. 1116 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Comunione — Comodato stipulato da alcuni comproprietari senza il consenso della maggioranza: inopponibilità alla comunione
- Comunione — Indennità di occupazione esclusiva del bene comune: necessità di preventiva richiesta di uso congiunto
- Comunione ereditaria — Indennità per godimento esclusivo del bene comune
- Divisione immobile tra ex conviventi — Assegnazione casa familiare e decurtazione del conguaglio
- Collazione — Strumentalità rispetto alla divisione e necessità dell’esistenza di un relictum