Locuzione latina che significa “foro del luogo destinato al pagamento” e designa il criterio di competenza territoriale fondato sul luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita.
L’art. 20 c.p.c. prevede, accanto al forum contractus (luogo di nascita dell’obbligazione), la competenza del giudice del luogo in cui l’obbligazione deve eseguirsi. Il luogo di adempimento è determinato secondo le regole degli artt. 1182 e 1498 c.c.: in mancanza di diversa pattuizione, le obbligazioni pecuniarie si adempiono al domicilio del creditore al tempo della scadenza.
Questo criterio è particolarmente rilevante nelle controversie commerciali, dove il luogo di consegna della merce o di esecuzione della prestazione fonda la competenza del giudice territorialmente più vicino ai fatti di causa.
Nella giurisdizione internazionale il criterio è recepito dall’art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012, che individua il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio come sede del giudice competente.