Deminutio patrimonii

Apr 16, 2026

Deminutio patrimonii (lett. “diminuzione del patrimonio”) indica la riduzione del patrimonio di un soggetto quale effetto di un atto dispositivo, di un’obbligazione o di un evento dannoso.

L’espressione rileva in molteplici contesti: nell’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), la deminutio patrimonii del debitore costituisce l’eventus damni che pregiudica le ragioni dei creditori; nel risarcimento del danno, il danno patrimoniale consiste nella deminutio subìta dal danneggiato (danno emergente, art. 1223 c.c.); nell’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), l’azione è subordinata alla corrispondente deminutio del patrimonio dell’impoverito. La nozione è correlata a quella di eventus damni e costituisce uno dei presupposti delle azioni a tutela del credito.