Locuzione latina che significa “evento di danno” e designa, nel contesto dell’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dagli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore.
L’eventus damni costituisce l’elemento oggettivo dell’actio pauliana: consiste nella diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore tale da rendere più difficoltosa o impossibile la soddisfazione del credito. Non è necessario che il debitore sia divenuto insolvente: è sufficiente che l’atto dispositivo abbia reso il patrimonio insufficiente o ne abbia aggravato l’insufficienza.
La giurisprudenza precisa che l’eventus damni va valutato con riferimento al momento in cui il creditore agisce in revocatoria, e non al momento dell’atto impugnato. L’onere della prova grava sul creditore attore.
L’elemento soggettivo che si affianca all’eventus damni è la scientia damni (consapevolezza del debitore del pregiudizio) e, per gli atti a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente.