Compensatio lucri cum damno (lett. “compensazione del vantaggio con il danno”) è il principio secondo cui, nella liquidazione del risarcimento, dal danno subìto dal danneggiato deve essere detratto l’eventuale vantaggio economico che lo stesso evento dannoso gli abbia procurato.
L’istituto mira ad evitare l’ingiustificato arricchimento del danneggiato: il risarcimento deve reintegrare il patrimonio nella situazione anteriore al fatto illecito, senza determinare un vantaggio netto. Le Sezioni Unite della Cassazione (nn. 12564-12567/2018) hanno chiarito che la compensazione opera solo quando il vantaggio e il danno derivano dallo stesso fatto e il beneficio non ha una causa autonoma rispetto all’illecito. Applicazioni tipiche riguardano la detrazione della pensione di reversibilità dal risarcimento per morte del congiunto, dell’indennizzo assicurativo e delle prestazioni previdenziali.