Indennizzo

Apr 14, 2026

Definizione

L’indennizzo è la somma di denaro dovuta a un soggetto a fronte di un pregiudizio patrimoniale derivante da un atto lecito o da un fatto previsto dalla legge, distinguendosi dal risarcimento del danno che presuppone invece un fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale). Nell’indennizzo la fonte dell’obbligazione non è la colpa dell’autore del pregiudizio, ma una specifica previsione normativa che riconosce una compensazione economica.

Distinzione dal risarcimento

Mentre il risarcimento del danno ex art. 1218 e art. 2043 c.c. mira a ristorare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato, l’indennizzo opera generalmente a forfait o con criteri equitativi, e copre solo determinate voci di danno. L’indennizzo presuppone la liceità della condotta che produce il pregiudizio: tipico è il caso dell’espropriazione per pubblica utilità, in cui la pubblica amministrazione agisce legittimamente ma deve corrispondere al privato un’indennità commisurata al valore del bene.

Ipotesi principali

Nel codice civile e nella legislazione speciale si rinvengono numerose ipotesi di indennizzo: l’indennità di espropriazione (art. 42 Cost. e D.P.R. 327/2001); l’indennità per atto lecito dannoso (art. 2045 c.c., stato di necessità); l’indennizzo nel contratto di assicurazione contro i danni (art. 1905 c.c.); l’indennità per il ritiro dell’agente (art. 1751 c.c.); l’indennità di avviamento commerciale nella locazione non abitativa (art. 34 L. 392/1978); l’indennità per l’occupazione d’urgenza; gli indennizzi da danno biologico da emotrasfusioni (L. 210/1992).

Indennizzo assicurativo

Nel contratto di assicurazione contro i danni, l’indennizzo è soggetto al principio indennitario (art. 1905 c.c.): l’assicurazione non può costituire fonte di lucro per l’assicurato, il quale ha diritto a ricevere al massimo una somma pari al danno effettivamente patito. Questo principio legittima la detrazione, dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile, dell’indennizzo già percepito a titolo assicurativo (compensatio lucri cum damno).

Giurisprudenza modenese