Definizione
Il pretium doloris (letteralmente “prezzo del dolore”) è la somma di denaro corrisposta a titolo di ristoro pecuniario del dolore, della sofferenza e del turbamento psico-fisico patiti dalla vittima di un fatto illecito. È espressione tradizionalmente impiegata per designare la componente morale del danno non patrimoniale, attualmente assorbita nella categoria unitaria del danno morale o del danno non patrimoniale, secondo la giurisprudenza formatasi a partire dalle sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. SU 11 novembre 2008 nn. 26972-26975).
Disciplina normativa
Il risarcimento del danno morale trova fondamento nell’art. 2059 c.c., che ammette il ristoro del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge. La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 184/1986, 233/2003) e la Cassazione (SU 2008) hanno esteso l’ambito di applicazione della norma a ogni lesione di interessi di rango costituzionale inviolabili della persona. In ambito penale il ristoro è dovuto ex art. 185 c.p.
Caratteri essenziali
- Natura di ristoro pecuniario per sofferenza morale, non di risarcimento in senso stretto (il dolore non è suscettibile di equivalente monetario).
- Liquidazione necessariamente equitativa (art. 1226 c.c.), sulla base delle tabelle milanesi o romane, adattate al caso concreto (Cass. SU 26972/2008).
- Componente del danno non patrimoniale, oggi unitariamente concepito ma articolato in profili relazionale-esistenziale e morale-sofferenza.
- Cumulabile con il danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile) e con il danno patrimoniale.
Ambito applicativo
Il pretium doloris è risarcibile nei casi di reato (art. 185 c.p.), di lesione di diritti costituzionalmente tutelati (salute, identità personale, reputazione, riservatezza, relazioni familiari) e nei casi espressamente previsti dalla legge. La Cassazione ha chiarito che non è più configurabile come voce autonoma di danno ma come profilo del danno non patrimoniale unitariamente inteso, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Va distinto dal pretium sceleris (prezzo del delitto) e dal pretium affectionis (valore affettivo della cosa distrutta o danneggiata).