Definizione
Il danno biologico è la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (art. 138, comma 2, lett. a, D.Lgs. 209/2005). Rientra nella più ampia categoria del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Disciplina normativa
Il danno biologico trova il suo fondamento normativo nell’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) e nell’art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale), letti in combinato disposto con l’art. 32 Cost. (diritto alla salute). La sua disciplina specifica è contenuta negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), che ne forniscono la definizione legale e ne regolano la liquidazione in materia di sinistri stradali.
Evoluzione giurisprudenziale
Il riconoscimento del danno biologico come autonoma voce di danno risarcibile è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184/1986, ha affermato la risarcibilità del danno alla salute come danno-evento, distinto sia dal danno patrimoniale sia dal danno morale soggettivo. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze nn. 26972-26975 del 2008) hanno poi ricondotto il danno biologico nell’alveo unitario del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., chiarendo che non esistono autonome sottocategorie di danno ma un’unica voce, da liquidarsi in modo omnicomprensivo.
Accertamento e liquidazione
Accertamento medico-legale. Il danno biologico deve essere accertato mediante consulenza medico-legale, che quantifica la percentuale di invalidità permanente e la durata dell’inabilità temporanea (totale e parziale) conseguente alla lesione.
Tabelle di liquidazione. La liquidazione del danno biologico avviene secondo criteri tabellari. Per le micropermanenti (lesioni fino al 9% di invalidità) derivanti da sinistri stradali, si applicano le tabelle ministeriali di cui all’art. 139 D.Lgs. 209/2005. Per le macropermanenti (lesioni dal 10% al 100%) e per i danni non derivanti dalla circolazione stradale, la giurisprudenza utilizza prevalentemente le Tabelle del Tribunale di Milano, elevate dalla Cassazione a parametro di riferimento nazionale.
Personalizzazione. Il giudice può procedere alla personalizzazione del risarcimento, aumentando l’importo base in ragione delle specifiche condizioni soggettive del danneggiato e dell’effettiva incidenza della menomazione sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita.
Danno biologico e altre voci di danno
Il danno biologico si distingue dal danno morale (sofferenza interiore) e dal danno patrimoniale (perdita economica). Nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, il giudice deve tener conto di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione, evitando duplicazioni risarcitorie. Il danno da perdita del rapporto parentale, riconosciuto ai congiunti della vittima in caso di lesioni gravissime o morte, costituisce una distinta voce di danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).
Danno biologico da morte
Nel caso di morte del danneggiato causata dal fatto illecito, la giurisprudenza riconosce il danno biologico terminale (o catastrofale) quando tra la lesione e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale la vittima abbia patito consapevole sofferenza. Il relativo diritto al risarcimento si trasmette iure hereditatis agli eredi.
Giurisprudenza modenese
- Danno biologico: il danno esistenziale non costituisce una autonoma voce risarcitoria
- Il danno biologico terminale è risarcibile jure hereditatis
- Il punto sul danno morale
- Risarcimento del danno non patrimoniale: la “personalizzazione” non può riguardare le conseguenze “normali” dell’illecito
- Morte del danneggiato in corso di causa: il danno biologico non va calcolato sulla base della probabile aspettativa di vita del soggetto, bensì sulla durata effettiva della stessa
- Il danno morale non è affatto scomparso (neppure dopo una frettolosa lettura delle sentenze di San Martino)
- Il risarcimento del danno alla capacità lavorativa generica
- I criteri per la liquidazione del danno biologico cd. differenziale
- Danno non patrimoniale: dall’accertamento di un danno biologico non discende automaticamente il riconoscimento del danno morale
- A seconda della gravità, la lesione dell’integrità psicologica è risarcibile come danno morale o come danno biologico