Quantum

Apr 15, 2026

Definizione

Locuzione latina impiegata nel linguaggio giuridico per indicare l’ammontare, la misura o la quantità di ciò che è dovuto. È usata soprattutto nell’espressione quantum debeatur (quanto è dovuto) per designare l’oggetto della liquidazione del credito o del danno, in contrapposizione all’an debeatur (se sia dovuto), che attiene invece alla sussistenza del diritto.

Distinzione tra an debeatur e quantum debeatur

Nella struttura del giudizio civile l’accertamento del diritto al risarcimento o alla prestazione si articola in due momenti logici: l’an (verifica della sussistenza del titolo e dei presupposti della responsabilità) e il quantum (determinazione della misura economica della pretesa). La distinzione assume rilievo nella condanna generica (art. 278 c.p.c.), che accerta l’an rinviando a un separato giudizio la liquidazione del quantum, e nella provvisionale prevista dallo stesso articolo.

Disciplina normativa del quantum

Il quantum del risarcimento del danno da inadempimento comprende il danno emergente e il lucro cessante ed è disciplinato dagli art. 1223, art. 1225, art. 1226 e art. 1227 c.c.; nella responsabilità extracontrattuale si applicano gli art. 2056, art. 2057 e art. 2059 c.c. Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è rimessa al giudice la valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. L’onere di allegazione e prova del quantum grava sul danneggiato ex art. 2697 c.c.

Caratteri essenziali

  • Oggetto: misura economica della prestazione o del risarcimento.
  • Distinto logicamente dall’an debeatur, che concerne la sussistenza del diritto.
  • Onere probatorio gravante sulla parte che invoca il credito o il danno.
  • Valutazione equitativa sussidiaria quando la prova precisa è impossibile o difficile.

Ambito applicativo

La distinzione an/quantum rileva in numerose fattispecie: condanna generica e provvisionale ex art. 278 c.p.c.; rimessione della causa in istruttoria per l’accertamento del quantum; sentenze non definitive sull’an; liquidazione equitativa ex art. 1226 e art. 2056 c.c.; determinazione del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, c.c.

Giurisprudenza modenese