Consenso informato

Apr 14, 2026

Definizione

Il consenso informato è la manifestazione di volontà con cui la persona, dopo aver ricevuto un’adeguata informazione sulla propria condizione di salute, sulle caratteristiche del trattamento sanitario proposto, sui rischi, sui benefici, sulle alternative terapeutiche e sulle conseguenze del rifiuto, autorizza il sanitario a eseguire quel trattamento. Si tratta di un’espressione del diritto fondamentale all’autodeterminazione terapeutica, distinto dal diritto alla salute.

Il fondamento costituzionale del consenso informato è duplice: l’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona, e l’art. 32, comma 2, Cost., secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La materia è oggi disciplinata dalla L. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che ha codificato i principi elaborati dalla giurisprudenza.

Contenuto dell’informazione

L’informazione deve essere completa, personalizzata e comprensibile, avendo riguardo alle condizioni culturali e intellettuali del paziente. Deve riguardare la diagnosi, la prognosi, i benefici attesi, i rischi prevedibili, le possibili complicanze, le alternative terapeutiche e le conseguenze del rifiuto o dell’interruzione del trattamento. L’informazione è parte integrante della prestazione professionale del sanitario ed è oggetto di un vero e proprio obbligo, la cui violazione integra un inadempimento contrattuale autonomo rispetto all’errore tecnico nell’esecuzione del trattamento.

Forma e acquisizione

Il consenso informato deve essere acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente e documentato in forma scritta, attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, con i dispositivi che le consentano di comunicare (art. 1, comma 4, L. 219/2017). La documentazione è inserita nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il consenso può essere sempre revocato, anche in corso di esecuzione del trattamento, con le medesime forme dell’acquisizione.

Soggetti che prestano il consenso

Il consenso è prestato personalmente dal soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere. Per il minore, il consenso è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Per la persona interdetta, il consenso è prestato dal tutore; per l’inabilitato, dalla stessa persona inabilitata; per il beneficiario di amministrazione di sostegno, il consenso è prestato dall’amministratore, dal beneficiario stesso o congiuntamente, secondo i poteri attribuiti nel decreto di nomina. Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), disciplinate dall’art. 4 della L. 219/2017, consentono alla persona di esprimere preventivamente le proprie volontà in tema di trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale incapacità futura.

Violazione del consenso informato e danno risarcibile

La violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato è fonte di responsabilità risarcitoria anche quando l’intervento sia stato eseguito correttamente sotto il profilo tecnico. La giurisprudenza distingue due tipologie di danni risarcibili: il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, che sussiste per il solo fatto della violazione dell’obbligo informativo e prescinde dalla lesione alla salute; e il danno da lesione del diritto alla salute, quando dal trattamento eseguito senza consenso derivino conseguenze pregiudizievoli all’integrità psico-fisica. L’onere della prova dell’avvenuta acquisizione del consenso grava sul sanitario, mentre il paziente deve dimostrare il pregiudizio subito e il nesso causale.

Giurisprudenza modenese