Definizione
La cessione del credito è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con il quale il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) il proprio diritto di credito verso il debitore (ceduto). Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di successione a titolo particolareSuccessio in singulas resLocuzione latina che indica la successione a titolo particolare, ossia il subentro in uno o più rapporti giuridici determinati anziché nell'intero patrimonio.Leggi il lemma completo → nel lato attivo del rapporto obbligatorio, che non richiede il consenso del debitore cedutoDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1260 c.c.). Il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personaliFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → e reali e gli altri accessori (art. 1263, comma 1, c.c.).
Disciplina normativa
La disciplina della cessione del credito è contenuta negli artt. 1260-1267 c.c. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (art. 1260, comma 1, c.c.). Le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → possono escludere la cedibilità del credito con apposito patto (c.d. pactum de non cedendoPactum de non alienandoPatto con cui il titolare di un diritto si obbliga a non trasferirlo a terzi; ha efficacia meramente obbligatoria e richiede convenienti limiti di tempo e apprezzabile interesse (art. 1379 c.c.).Leggi il lemma completo →), ma tale patto non è opponibile al cessionario se non si provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → che egli lo conosceva al tempo della cessione (art. 1260, comma 2, c.c.).
Efficacia nei confronti del debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264, comma 1, c.c.). Tuttavia, anche prima della notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, il debitore che pagaRetribuzioneCorrispettivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato a fronte della prestazione lavorativa (art. 36 Cost.; artt. 2094 e 2099 c.c.).Leggi il lemma completo → al cedente non è liberato se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione (art. 1264, comma 2, c.c.). Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, salvo quelle fondate su fatti posteriori alla notificazione o all’accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → della cessione.
Garanzia dell’esistenza del credito
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266, comma 1, c.c.). Il cedente non risponde, invece, della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia (cessione pro solvendo). In tal caso, la garanzia di solvenza si presume limitata a quanto il cedente ha ricevuto; comprende anche gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo →, le spese della cessione e quelle sopportate dal cessionario per escutere il debitore (art. 1267, comma 1, c.c.).
Cessione pro soluto e pro solvendo
Nella cessione pro soluto il cedente garantisce soltanto l’esistenza (nomen verum) del credito, non la solvibilità del debitore. Nella cessione pro solvendo il cedente garantisce anche la solvenza del debitore (nomen bonum): il cessionario, in caso di inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → del ceduto, può rivalersi sul cedente. In mancanza di diversa pattuizioneClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo →, la cessione si presume pro soluto (art. 1267 c.c.).
Conflitto tra più cessionari
Se il medesimo credito è stato ceduto a più cessionari, prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata per prima accettata dal debitore con atto di data certa, indipendentemente dalla data della cessione (art. 1265 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB – Onere della prova
- Cessione del credito – Irrilevanza di documentazione meramente attestativa
- Cessione del credito — Notifica del decreto ingiuntivo come notifica della cessione
- Cessione di crediti verso la P.A. — Limite temporale del potere di rifiuto ai contratti in corso di esecuzione
- Contratto di appalto con cessione del credito fiscale – condizione risolutiva e obbligo di buona fede dell’appaltatore
- Cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. – prova della titolarità del credito da parte del cessionario
- Cessione di credito – inopponibilità al fallimento del cedente in difetto di notifica o accettazione con data certa anteriore
- Cessione del credito — Onere di allegazione specifica del cessionario e opponibilità delle eccezioni del debitore ceduto
- Cessione di crediti in blocco — Prova dell’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione
- Cessione di crediti in blocco — Prova della titolarità del credito mediante dichiarazione del cedente
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