Definizione
La cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406-1410 c.c., è il negozio giuridico mediante il quale ciascuna parte (cedente) può sostituire a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, purché l’altra parte (contraente ceduto) vi consenta. Si tratta di una vicenda traslativa che riguarda l’intera posizione contrattuale del cedente, comprensiva sia dei crediti che dei debiti, dei diritti accessori e delle situazioni potestative.
L’istituto si differenzia dalla cessione del credito (che trasferisce il solo lato attivo) e dall’accollo o dall’espromissione (che riguardano il solo lato passivo), perché realizza una successione a titolo particolare nella posizione contrattuale nella sua interezza.
Requisiti e struttura del negozio
La cessione del contratto richiede tre requisiti essenziali: la natura del contratto ceduto (deve essere a prestazioni corrispettive, ad esempio compravendita, locazione, appalto), la non integrale esecuzione delle prestazioni (almeno una parte deve essere ancora dovuta) e il consenso del contraente ceduto. Il consenso può essere prestato preventivamente, contestualmente o successivamente.
Se il consenso è preventivo, ai sensi dell’art. 1407 c.c., la cessione produce effetti nei confronti del ceduto dal momento in cui gli viene notificata o questi l’ha accettata. La forma del negozio è libera, salvo che la legge richieda forme particolari per il contratto ceduto (ad es. forma scritta per la cessione di contratto di locazione immobiliare ultranovennale).
Effetti e posizione del contraente ceduto
La cessione trasferisce al cessionario tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, inclusi i diritti potestativi (recesso, risoluzione, rescissione) e i diritti accessori. Il cedente è liberato dalle proprie obbligazioni dal momento della cessione, salvo che il ceduto dichiari espressamente di non liberarlo (art. 1408, comma 2, c.c.). In tal caso, il ceduto può agire contro il cedente quando il cessionario non adempia, purché ne abbia dato avviso al cedente entro 15 giorni dalla scadenza.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti con il cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento del consenso (art. 1409 c.c.).
Garanzie del cedente
Ai sensi dell’art. 1410 c.c., il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto ceduto, salvo patto contrario. Non risponde, invece, dell’inadempimento del contraente ceduto, salvo che ne abbia espressamente assunto la garanzia. In tale caso, il cedente risponde come fideiussore del ceduto e può quindi essere escusso dal cessionario in caso di inadempimento.
La garanzia di validità riguarda l’esistenza e l’efficacia del contratto al momento della cessione: se il contratto è invalido o si rivela inefficace per cause anteriori alla cessione, il cessionario può agire contro il cedente per il risarcimento del danno o per la restituzione di quanto pagato.
Cessione del contratto e ipotesi affini
La cessione del contratto si distingue da figure affini quali la subcontrazione (in cui il subcontraente assume una posizione derivata e parallela, senza sostituire il contraente originario), la delegazione (che riguarda singoli rapporti obbligatori) e la novazione soggettiva (che estingue il rapporto originario sostituendolo con uno nuovo).
Particolari forme di cessione sono previste da leggi speciali: la cessione del contratto di locazione (art. 1594 e art. 1624 c.c., legge n. 392/1978), la cessione del contratto di lavoro (art. 2112 c.c., trasferimento d’azienda), la cessione dei contratti pubblici (art. 120 D.Lgs. 36/2023). In tali ipotesi la disciplina può derogare al regime generale, prescindendo talora dal consenso del ceduto.
Giurisprudenza modenese
- Cessione del contratto — Consenso tacito del ceduto e liberazione del cedente ex art. 1408 c.c.
- Sub-appalto e cessione del contratto — Differenze di presupposti ed effetti
- Cessione del contratto di locazione e disciplina generale
- Cessione del contratto di locazione — Nullità e occupazione senza titolo
- Cessione del contratto di locazione — Necessità della forma scritta
- Cessione del contratto di locazione — Estensione dell’obbligo di forma scritta