Definizione
La delegazione è l’operazione giuridica mediante la quale un soggetto (delegante) assegna a un altro soggetto (delegato) il compito di effettuare una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → a favore di un terzo (delegatario). Quando ha per oggetto un’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → pecuniaria, prende il nome di delegazione di pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → o di debito; quando ha per oggetto una promessa di pagamentoRicognizione di debitoDichiarazione unilaterale che riconosce un debito, dispensando il creditore dal provare il rapporto fondamentale con inversione dell'onere probatorio (art. 1988 c.c.).Leggi il lemma completo →, si parla di delegazione promissoria. La delegazione è disciplinata dagli artt. 1268-1271 c.c. e costituisce, insieme all’espromissioneEspromissioneContratto con cui un terzo (espromittente), senza delegazione del debitore, assume verso il creditore l'obbligazione del debitore originario (art. 1272 c.c.). Il terzo è obbligato in solido col debitore, salvo espressa liberazione da parte del creditore.Leggi il lemma completo → e all’accolloAccolloContratto con cui un terzo (accollante) assume il debito altrui verso il creditore (art. 1273 c.c.). Può essere interno o esterno, cumulativo o liberatorio. L'adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione ma non libera il debitore originario, salvo espressa dichiarazione.Leggi il lemma completo →, una delle figure di modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
Disciplina normativa
La disciplina della delegazione è contenuta negli artt. 1268-1271 c.c. Il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → che assegna al proprio creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → un nuovo debitore, il quale si obbiga verso il creditore, non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (art. 1268, comma 1, c.c.). Se il creditore non ha liberato il debitore originario, può rivolgersi a quest’ultimo qualora il delegato non adempia, purché ne dia notizia al debitore originario entro quindici giorni (art. 1268, comma 2, c.c.).
Delegazione cumulativa e liberatoria
La delegazione è cumulativa (o privativa) quando il creditore delegatario non libera il debitore delegante: in tal caso il creditore può rivolgersi sia al delegante sia al delegato. La delegazione è liberatoria quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario (art. 1268, comma 1, c.c.): in questo caso solo il delegato rimane obbligato verso il creditore. La liberazione del delegante richiede una dichiarazione espressa del delegatario e non può essere desunta da comportamenti concludenti.
Delegazione di debito e delegazione di pagamento
La delegazione di debito (o promissoria) si ha quando il delegato assume un’obbligazione verso il delegatario, creando un nuovo rapporto obbligatorio. La delegazione di pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → si ha quando il delegato è incaricato di eseguire direttamente un pagamento al delegatario, senza assumere un’obbligazione autonoma. La distinzione è rilevante sotto il profilo delle eccezioni opponibili e della disciplina applicabile.
Eccezioni opponibili
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo (c.d. rapporto di valuta) e le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario, ma non le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegato (c.d. rapporto di provvista), salvo diversa convenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1271 c.c.). Se le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → hanno espressamente dichiarato di voler estinguere l’obbligazione precedente, la delegazione ha carattere novativo e il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario (art. 1271, comma 2, c.c.).
Revoca della delegazione
Il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione verso il delegatario o non abbia eseguito il pagamento. La revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → priva di effetto l’incarico conferito al delegato, facendo venir meno il rapporto trilaterale caratteristico della delegazione.
Giurisprudenza modenese
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