Definizione
L’espromissione è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con il quale un terzo (espromittente), senza delegazioneDelegazioneOperazione con cui un soggetto (delegante) assegna a un altro (delegato) il compito di effettuare una prestazione a favore di un terzo (delegatario) (artt. 1268-1271 c.c.). Può essere cumulativa o liberatoria, di debito o di pagamento.Leggi il lemma completo → del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →, assume verso il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → (espromissario) l’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → del debitore originario (espromesso) (art. 1272 c.c.). Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una figura di modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, caratterizzata dalla spontaneità dell’intervento del terzo, che si obbliga verso il creditore senza essere stato incaricato dal debitore.
Disciplina normativa
La disciplina dell’espromissione è contenuta nell’art. 1272 c.c. L’espromissione si perfeziona con l’accordo tra il terzo espromittente e il creditore espromissario; non è necessario il consenso del debitore originario, né la sua conoscenza dell’operazione. Il terzo è obbligato in solido col debitore originario, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberare quest’ultimo (art. 1272, comma 1, c.c.).
Espromissione cumulativa e liberatoria
L’espromissione è cumulativa quando il terzo espromittente si aggiunge al debitore originario, che non è liberato: il creditore può rivolgersi sia all’espromittente sia all’espromesso in solido. L’espromissione è liberatoria quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario (art. 1272, comma 1, c.c.): in tal caso l’espromittente diviene l’unico debitore. La regola è la cumulatività; la liberazione richiede una dichiarazione espressa.
Distinzione dalla delegazione e dall’accollo
L’espromissione si distingue dalla delegazione e dall’accolloAccolloContratto con cui un terzo (accollante) assume il debito altrui verso il creditore (art. 1273 c.c.). Può essere interno o esterno, cumulativo o liberatorio. L'adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione ma non libera il debitore originario, salvo espressa dichiarazione.Leggi il lemma completo → per l’assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di un incarico del debitore: nella delegazione il debitore (delegante) incarica il terzo di obbligarsi verso il creditore (artt. 1268-1271 c.c.); nell’accollo il terzo conviene con il debitore di assumere il suo debito (art. 1273 c.c.); nell’espromissione il terzo agisce spontaneamente, senza alcun rapporto con il debitore originario. La distinzione rileva sotto il profilo delle eccezioni opponibili al creditore.
Eccezioni opponibili
L’espromittente può opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il debitore originario, salvo quelle strettamente personali di quest’ultimo e salvo l’eccezione di compensazioneEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo → (art. 1272, comma 2, c.c.). L’espromittente non può opporre le eccezioni fondate sul rapporto tra sé e il debitore originario (rapporto di provvista), poiché tale rapporto è estraneo all’espromissione. Se l’espromissione ha carattere novativo, il regime delle eccezioni è ulteriormente limitato.
Causa dell’espromissione
La causa dell’espromissione risiede nell’assunzione del debito altrui verso il creditore. Il rapporto interno tra espromittente e debitore originario (che può essere di liberalità, di mandatoMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → o di altro tipo) resta estraneo al contratto di espromissione e non ne condiziona la validità. Il creditore non è tenuto a indagare le ragioni che hanno indotto il terzo ad assumersi il debito.
Giurisprudenza modenese
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