Espressione latina che significa “patto di non alienare” e designa l’accordo con cui il titolare di un diritto si obbliga a non trasferirlo a terzi.
L’art. 1379 c.c. disciplina il divieto convenzionale di alienazione stabilendo che esso ha effetto soltanto fra le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → contraenti e non è opponibile ai terzi acquirenti; è inoltre valido solo se contenuto entro convenienti limiti di tempo e se risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti. Il mancato rispetto di tali requisiti determina la nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → della clausolaClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo →. La natura obbligatoria e relativa del vincolo lo distingue dal divieto legale di alienazione, che ha efficacia reale ed erga omnesErga omnesEfficacia nei confronti di tutti. Propria dei diritti reali e di alcune sentenze. Si contrappone a inter partes.Leggi il lemma completo →.
Applicazioni specifiche del principio si rinvengono in materia di cessione del creditoCessione del creditoContratto con cui il creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto verso il debitore, senza necessità del consenso di quest'ultimo (art. 1260 c.c.). Il credito passa al cessionario con privilegi, garanzie e accessori. Può essere pro soluto o pro solvendo.Leggi il lemma completo → (art. 1260, comma 2, c.c., che ammette il pactum de non cedendo opponibile al cessionario solo se il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → che questi ne era a conoscenza al momento della cessione), nonché nelle clausole di prelazione convenzionalePrelazioneDiritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nella conclusione di un contratto. Si distingue tra prelazione legale (con efficacia reale e diritto di retratto) e prelazione volontaria (efficacia obbligatoria, tutela limitata al risarcimento del danno).Leggi il lemma completo → e nei patti parasocialiPatto parasocialeAccordo tra soci al di fuori dello statuto per regolare l'esercizio dei diritti sociali: sindacati di voto, di blocco e di consultazione (artt. 2341-bis ss. c.c.).Leggi il lemma completo → di lock-up.
La violazione del patto non determina l’invalidità dell’alienazione, ma unicamente la responsabilità contrattualeResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’alienante nei confronti della controparte del patto, con obbligo di risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →.
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