Pactum fiduciae

Apr 16, 2026

Espressione latina che significa “patto di fiducia” e designa l’accordo, di natura obbligatoria e interna, con cui il fiduciante trasferisce al fiduciario la titolarità di un bene o di un diritto, con l’intesa che questi lo gestisca secondo le istruzioni ricevute e, al verificarsi di determinate condizioni, lo ritrasferisca.

La tradizione romanistica distingue due figure:

  • fiducia cum creditore: il trasferimento ha funzione di garanzia; il fiduciario-creditore acquista la proprietà del bene a garanzia del proprio credito e si obbliga a ritrasferirla una volta soddisfatto;
  • fiducia cum amico: il trasferimento persegue finalità di amministrazione, gestione o intestazione per conto del fiduciante, senza finalità di garanzia.

Nel diritto italiano il negozio fiduciario è costruito come negozio indiretto: il trasferimento è reale ed efficace verso i terzi, ma il pactum fiduciae vincola il fiduciario sul piano obbligatorio, con conseguente responsabilità contrattuale in caso di violazione. L’art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale) ne costituisce il fondamento, e la Cassazione ne riconosce la validità purché non in frode alla legge (art. 1344 c.c.).

Dal negozio fiduciario si distingue la simulazione (art. 1414 c.c.), nella quale le parti non vogliono affatto il negozio apparente, e il trust, nel quale il vincolo di destinazione ha efficacia reale e segregativa.