Fiducia cum creditorePactum fiduciaeAccordo interno con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario affinché lo gestisca o lo ritrasferisca; vincola solo obbligatoriamente, fondandosi sulla fiducia cum creditore o cum amico.Leggi il lemma completo → (lett. “fiducia con il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →”) è il negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → fiduciario con cui il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → trasferisce la proprietà di un bene al creditore a garanzia dell’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo →, con il patto che il creditore restituirà il bene una volta soddisfatto il credito.

L’istituto realizza una garanzia reale atipica, in cui il trasferimento della proprietà eccede lo scopo di garanzia (negozio indiretto). Il pactum fiduciae obbliga il creditore a ritrasferire il bene all’estinzione del debito. La giurisprudenza ne riconosce la validità, purché non si configuri un patto commissorioPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → vietato (art. 2744 c.c.). La fiducia cum creditore si distingue dal pegno e dall’ipotecaIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo → perché comporta il trasferimento della proprietà anziché un diritto reale di garanzia.

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