Definizione
La novazione è un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo →, che si realizza quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230 c.c.). L’effetto novativo consiste nella simultanea estinzione dell’obbligazione precedente e nella nascita di una nuova obbligazione, giuridicamente autonoma rispetto alla prima.
Disciplina normativa
La disciplina della novazione è contenuta negli artt. 1230-1235 c.c. La novazione oggettiva richiede tre elementi costitutivi: un’obbligazione preesistente valida (obligatio novanda), un mutamento dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione (aliquid novi) e la volontà delle parti di estinguere l’obbligazione precedente e di sostituirla con una nuova (animus novandiAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo →). La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco (art. 1230, comma 2, c.c.).
Novazione oggettiva
La novazione oggettiva si verifica quando le parti sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria, mutandone l’oggetto (ad esempio, da somma di denaro a consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → di un bene) o il titolo (ad esempio, da obbligazione contrattuale a obbligazione da mutuoMutuoContratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Disciplinato dagli artt. 1813-1822 del codice civile.Leggi il lemma completo →). Non producono novazione la semplice apposizione o eliminazione di un termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo →, né il semplice mutamento delle modalità di adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo →, quali il rilascio di un documento o la modifica del luogo o del tempo dell’adempimento (art. 1231 c.c.).
Novazione soggettiva
La novazione soggettiva si realizza quando un nuovo debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → è sostituito a quello originario, che viene liberato. In realtà, la novazione soggettiva non è disciplinata autonomamente dal codice civile come tale e viene ricondotta alle figure della delegazioneDelegazioneOperazione con cui un soggetto (delegante) assegna a un altro (delegato) il compito di effettuare una prestazione a favore di un terzo (delegatario) (artt. 1268-1271 c.c.). Può essere cumulativa o liberatoria, di debito o di pagamento.Leggi il lemma completo →, dell’espromissioneEspromissioneContratto con cui un terzo (espromittente), senza delegazione del debitore, assume verso il creditore l'obbligazione del debitore originario (art. 1272 c.c.). Il terzo è obbligato in solido col debitore, salvo espressa liberazione da parte del creditore.Leggi il lemma completo → e dell’accolloAccolloContratto con cui un terzo (accollante) assume il debito altrui verso il creditore (art. 1273 c.c.). Può essere interno o esterno, cumulativo o liberatorio. L'adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione ma non libera il debitore originario, salvo espressa dichiarazione.Leggi il lemma completo →, nelle quali l’effetto novativo-liberatorio richiede sempre l’espressa dichiarazione del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → di liberare il debitore originario (art. 1268, art. 1272 e art. 1273 c.c.).
Effetti della novazione
L’estinzione dell’obbligazione originaria per novazione determina l’estinzione dei privilegi, del pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → e delle ipotecheIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo → del credito anteriore, se non vi è espressa riserva delle parti (art. 1232 c.c.). Si estinguono altresì le garanzie fideiussorie, salvo che i fideiussoriFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → abbiano consentito alla novazione. La novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria (art. 1234, comma 1, c.c.); se l’obbligazione originaria derivava da un titolo annullabile, la novazione è valida solo se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (art. 1234, comma 2, c.c.).
Distinzione dalla datio in solutum
La novazione si distingue dalla dazione in pagamento (datio in solutumDatio in solutumPrestazione in luogo dell'adempimento: il debitore si libera eseguendo, con il consenso del creditore, una prestazione diversa da quella dovuta (art. 1197 c.c.).Leggi il lemma completo →, art. 1197 c.c.). Nella novazione, l’obbligazione originaria si estingue e ne nasce una nuova; nella dazione in pagamento, l’obbligazione si estingue direttamente mediante l’esecuzione di una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → diversa da quella dovuta, con il consenso del creditore. La dazione in pagamento è un fatto estintivo immediato, mentre la novazione crea un nuovo vincolo obbligatorio.
Giurisprudenza modenese
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