Definizione
La confusione è un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo →, che si verifica quando le qualità di creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → e di debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → si riuniscono nella stessa persona (art. 1253 c.c.). In tal caso l’obbligazione si estingue perché diviene logicamente e giuridicamente impossibile che un soggetto sia al tempo stesso obbligato verso sé medesimo. La confusione opera di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →, senza necessità di una dichiarazione di volontà delle parti o di un provvedimento giudiziale.
Disciplina normativa
La disciplina della confusione è contenuta negli artt. 1253-1255 c.c. La confusione si verifica tipicamente per successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → a causa di morte (il creditore eredita dal debitore, o viceversa), per cessione del creditoCessione del creditoContratto con cui il creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto verso il debitore, senza necessità del consenso di quest'ultimo (art. 1260 c.c.). Il credito passa al cessionario con privilegi, garanzie e accessori. Può essere pro soluto o pro solvendo.Leggi il lemma completo → al debitore, per fusione di societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo →. L’estinzione dell’obbligazione principale per confusione opera anche a vantaggio dei fideiussori (art. 1254, comma 1, c.c.). Per converso, la confusione che si verifica nella persona del fideiussoreFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → non estingue l’obbligazione principale (art. 1254, comma 2, c.c.).
Presupposti
La confusione richiede che nella medesima persona si riuniscano, in modo definitivo, le qualità di creditore e debitore del medesimo rapporto obbligatorio. La riunione deve essere effettiva e non meramente apparente: ove venga meno il presupposto della riunione (ad esempio per annullamento dell’accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → dell’ereditàEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → o per revoca della fusione), l’obbligazione rivive con tutti i suoi accessori.
Effetti sui rapporti accessori
La confusione che si verifica nella persona del debitore principale libera i fideiussori (art. 1254, comma 1, c.c.), poiché la garanzia segue la sorte dell’obbligazione garantita. La confusione che si verifica nella persona di uno dei debitori solidali non produce estinzione dell’obbligazione nei confronti degli altri condebitori, i quali rimangono obbligati, dedotta la parte del condebitore in cui si è verificata la confusione.
Confusione e accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario impedisce la confusione dei patrimoni del defunto e dell’erede (art. 490, comma 1, c.c.). In tal caso, l’erede conserva tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto: i crediti dell’erede verso il defunto e i debiti dell’erede verso il defunto non si estinguono per confusione, poiché i due patrimoni restano giuridicamente separati (art. 490, comma 2, c.c.).
Ipotesi particolari
Nelle obbligazioni solidali, la confusione che si verifica nella persona di uno dei condebitori solidaliSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo → non estingue l’obbligazione per gli altri, i quali rimangono tenuti per la loro parte, dedotta quella del condebitore in cui si è verificata la confusione (art. 1255 c.c.). In materia di diritti reali, la confusione opera anche come causa di estinzione dell’usufruttoUsufruttoDiritto reale di godimento che attribuisce al titolare il diritto di godere della cosa altrui traendone ogni utilità, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Disciplinato dagli artt. 978-1020 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 1014, n. 2, c.c.) e delle servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → prediali quando i fondi dominante e servente vengono a trovarsi nella titolarità del medesimo proprietario.
Giurisprudenza modenese
- Decadenza dal beneficio d’inventario
- Spese dipendenti dall’accettazione con beneficio di inventario
- Spese dipendenti dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
- Il principio di non contestazione basta a provare l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario?
- Spese dipendenti dall’accettazione con beneficio di inventario
- Successioni – Accettazione tacita dell’eredità – Possesso dei beni ereditari – Mancata redazione dell’inventario.
- Accettazione beneficiata — L’obbligo di pagamento dei creditori ex art. 495 c.c. si estende anche ai beni in comproprietà ereditaria
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