Definizione
La compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento, che opera quando due soggetti sono obbligati l’uno verso l’altro e i rispettivi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.). La compensazione risponde a un’esigenza di semplificazione e di economia dei rapporti giuridici, evitando un doppio pagamento tra le stesse parti.
Disciplina normativa
La disciplina della compensazione è contenuta negli artt. 1241-1252 c.c. Il codice civile distingue tre forme di compensazione: legale, giudiziale e volontaria. La compensazione non si verifica di diritto (a differenza di quanto previsto nel sistema francese), ma deve essere eccepita dalla parte interessata; il giudice non può rilevarla d’ufficio (art. 1242, comma 1, c.c.).
Compensazione legale
La compensazione legale si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, che sono egualmente liquidi ed esigibili (art. 1243, comma 1, c.c.). I requisiti della liquidità e dell’esigibilità devono sussistere simultaneamente. Il credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare; è esigibile quando non è sottoposto a termine o condizione sospensiva. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente (art. 1243, comma 2, c.c.).
Compensazione giudiziale
La compensazione giudiziale è quella pronunciata dal giudice quando il credito opposto non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione (art. 1243, comma 2, c.c.). In questo caso il giudice può dichiarare la compensazione parziale fino alla concorrenza della parte di credito riconosciuta esistente, sospendendo eventualmente la condanna per il credito principale fino all’accertamento del controcredito opposto. La compensazione giudiziale ha efficacia dalla sentenza, a differenza di quella legale che opera retroattivamente dal momento della coesistenza dei due crediti.
Compensazione volontaria
La compensazione volontaria è quella che le parti convengono anche quando non ricorrono i presupposti della compensazione legale (art. 1252 c.c.). Le parti possono liberamente pattuire la compensazione di debiti non omogenei, non liquidi o non esigibili, così ampliando l’ambito di operatività dell’istituto rispetto alla disciplina legale.
Limiti alla compensazione
La compensazione non opera di diritto nei confronti di crediti impignorabili, né rispetto ai crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato, ai crediti per la restituzione di cose indebitamente sottratte, e ai crediti dichiarati non compensabili (art. 1246 c.c.). Il debitore che ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (art. 1248 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Compensazione impropria – Crediti derivanti da un medesimo rapporto economico
- Compensazione impropria e crediti risarcitori
- Abusiva concessione del credito – Natura risarcitoria e limiti alla compensazione
- Compensazione giudiziale – inammissibilità in caso di controcredito contestato nell’esistenza
- Appalto pubblico — Anticipazione contrattuale e compensazione impropria in caso di risoluzione
- Locazione — Danni all’immobile in fase di restituzione e compensazione con deposito cauzionale
- Appalto — Vizi dell’opera e compensazione tra corrispettivo residuo e costi di ripristino
- Opposizione a decreto ingiuntivo — Inammissibilità in sentenza parziale nelle cause riunite
- Sinistro stradale — Liquidazione del danno e interessi compensativi dal termine mediano