Datio in solutum

Apr 16, 2026

Datio in solutum (lett. “prestazione in luogo dell’adempimento”) è l’istituto per cui il debitore, con il consenso del creditore, si libera dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella originariamente dovuta (art. 1197 c.c.).

La datio in solutum richiede l’accordo del creditore: il debitore non può imporre unilateralmente la sostituzione della prestazione. L’obbligazione si estingue al momento dell’effettiva esecuzione della diversa prestazione. Se la cosa data in pagamento è viziata o appartiene ad altri, il creditore può ripristinare la pretesa originaria. L’istituto si distingue dalla novazione oggettiva (art. 1230 c.c.), che estingue l’obbligazione sostituendola con una nuova, e dalla cessio pro soluto, che riguarda specificamente la cessione di crediti.