Cessio pro solvendo

Apr 16, 2026

Cessio pro solvendo indica la cessione del credito in cui l’estinzione dell’obbligazione originaria è subordinata all’effettiva riscossione del credito ceduto: il debitore-cedente è liberato solo quando il cessionario ottiene il pagamento dal debitore ceduto.

A differenza della cessio pro soluto, il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto ricade sul cedente: ove il credito risulti in tutto o in parte inesigibile, l’obbligazione originaria rivive nella misura corrispondente. L’art. 1198 c.c. stabilisce una presunzione di cessio pro solvendo: salvo diversa volontà delle parti, la cessione del credito in luogo dell’adempimento non estingue l’obbligazione se non quando il credito è riscosso. La qualificazione dell’operazione come pro soluto o pro solvendo dipende dalla volontà delle parti e incide sulla distribuzione del rischio.