Datio pro solvendo

Apr 16, 2026

Datio pro solvendo indica la dazione in cui l’estinzione dell’obbligazione è subordinata all’effettivo realizzo del bene o del credito ceduto: finché il creditore non ottiene l’integrale soddisfazione, l’obbligazione originaria permane.

In questa ipotesi, il rischio del mancato realizzo resta in capo al debitore: se il bene dato in pagamento non viene venduto o il credito ceduto non viene riscosso, il creditore conserva la pretesa originaria per l’importo residuo. L’art. 1198 c.c. stabilisce la presunzione che, salva diversa volontà delle parti, quando un credito è ceduto in luogo dell’adempimento, l’obbligazione si estingue solo con la riscossione. La qualificazione come pro soluto o pro solvendo incide sulla distribuzione del rischio e sulla persistenza dell’obbligazione.