Definizione
La notificazione è l’atto processuale con il quale l’ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato dalla legge) porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico, consegnandone copia o trasmettendolo nelle forme prescritte. Costituisce strumento fondamentale di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa (art. 24 Cost. e 111 Cost.). La disciplina generale è contenuta negli artt. 137-151 c.p.c., cui si affiancano norme speciali per determinate categorie di atti (amministrativi, tributari, penali).
Modalità e luoghi
La notificazione si esegue di regola mediante consegna di copia conforme all’originale nelle mani proprie del destinatario o, in mancanza, presso la residenza, dimora, domicilio, ufficio o luogo di lavoro, con le modalità di cui agli artt. 138-141 c.p.c. In caso di irreperibilità relativa opera l’art. 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta e comunicazione per raccomandata). L’irreperibilità assoluta determina l’applicazione dell’art. 143 c.p.c. La notificazione a persona giuridica avviene nella sede ex art. 145 c.p.c. All’estero si applicano gli art. 142 c.p.c., il Regolamento (UE) 2020/1784 e la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965.
Notificazione a mezzo posta e PEC
La notificazione può eseguirsi a mezzo del servizio postale (l. 20 novembre 1982, n. 890) o, per gli avvocati, direttamente in proprio previa autorizzazione del consiglio dell’ordine (l. 21 gennaio 1994, n. 53). La notificazione telematica a mezzo PEC è disciplinata dall’art. 3-bis l. 53/1994 e dall’art. 149-bis c.p.c.; essa richiede la trasmissione da indirizzo PEC risultante dai pubblici registri (INI-PEC, ReGIndE) all’indirizzo PEC del destinatario ivi censito, con ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna. La mancata consegna per casella piena non perfeziona la notifica.
Principio di scissione degli effetti
Per effetto della sentenza C. cost. 26 novembre 2002, n. 477, la notificazione si perfeziona per il notificante nel momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento della ricezione. Il principio di scissione soggettiva consente al notificante di non subire gli effetti di ritardi non imputabili. Esso, tuttavia, non si applica agli atti amministrativi sanzionatori, per i quali il termine ex art. 14 l. 689/1981 si riferisce alla ricezione da parte del destinatario.
Invalidità e sanatoria
La notificazione può essere affetta da nullità (violazione delle forme) ovvero da inesistenza (mancanza assoluta del modello legale). La nullità è sanata dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., con effetto ex tunc. La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando l’atto, nonostante l’irregolarità, raggiunge lo scopo cui era destinato (art. 156, c. 3, c.p.c.). L’inesistenza, al contrario, non è sanabile.
Giurisprudenza modenese
- Notificazione di atti sanzionatori — Principio di scissione degli effetti e tempestività della notifica a mezzo posta
- Notificazione — scissione degli effetti — inapplicabilità agli atti amministrativi
- Notifica a mezzo PEC — Mancata consegna per casella piena — Mancato perfezionamento
- Notifica a mezzo PEC — necessità della ricevuta di consegna in formato nativo
- Notifica a mezzo PEC — Validità della notifica da indirizzo non presente nei registri pubblici
- Notifica di cartella di pagamento a contribuente iscritto AIRE — Obbligo di notifica all’indirizzo estero
- Nullità o inesistenza della notificazione — Sanatoria per raggiungimento dello scopo
- Notifica all’estero in Repubblica di San Marino — Validità della notificazione a mezzo posta
- Notifica a mezzo posta — Produzione dell’avviso di ricevimento della CAD — Prova del perfezionamento
- Omessa notificazione del verbale — Effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria