Notificazione

Apr 14, 2026

Definizione

La notificazione è l’atto processuale con il quale l’ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato dalla legge) porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico, consegnandone copia o trasmettendolo nelle forme prescritte. Costituisce strumento fondamentale di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa (art. 24 Cost. e 111 Cost.). La disciplina generale è contenuta negli artt. 137-151 c.p.c., cui si affiancano norme speciali per determinate categorie di atti (amministrativi, tributari, penali).

Modalità e luoghi

La notificazione si esegue di regola mediante consegna di copia conforme all’originale nelle mani proprie del destinatario o, in mancanza, presso la residenza, dimora, domicilio, ufficio o luogo di lavoro, con le modalità di cui agli artt. 138-141 c.p.c. In caso di irreperibilità relativa opera l’art. 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta e comunicazione per raccomandata). L’irreperibilità assoluta determina l’applicazione dell’art. 143 c.p.c. La notificazione a persona giuridica avviene nella sede ex art. 145 c.p.c. All’estero si applicano gli art. 142 c.p.c., il Regolamento (UE) 2020/1784 e la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965.

Notificazione a mezzo posta e PEC

La notificazione può eseguirsi a mezzo del servizio postale (l. 20 novembre 1982, n. 890) o, per gli avvocati, direttamente in proprio previa autorizzazione del consiglio dell’ordine (l. 21 gennaio 1994, n. 53). La notificazione telematica a mezzo PEC è disciplinata dall’art. 3-bis l. 53/1994 e dall’art. 149-bis c.p.c.; essa richiede la trasmissione da indirizzo PEC risultante dai pubblici registri (INI-PEC, ReGIndE) all’indirizzo PEC del destinatario ivi censito, con ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna. La mancata consegna per casella piena non perfeziona la notifica.

Principio di scissione degli effetti

Per effetto della sentenza C. cost. 26 novembre 2002, n. 477, la notificazione si perfeziona per il notificante nel momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento della ricezione. Il principio di scissione soggettiva consente al notificante di non subire gli effetti di ritardi non imputabili. Esso, tuttavia, non si applica agli atti amministrativi sanzionatori, per i quali il termine ex art. 14 l. 689/1981 si riferisce alla ricezione da parte del destinatario.

Invalidità e sanatoria

La notificazione può essere affetta da nullità (violazione delle forme) ovvero da inesistenza (mancanza assoluta del modello legale). La nullità è sanata dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., con effetto ex tunc. La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando l’atto, nonostante l’irregolarità, raggiunge lo scopo cui era destinato (art. 156, c. 3, c.p.c.). L’inesistenza, al contrario, non è sanabile.

Giurisprudenza modenese