Notificazione

Apr 14, 2026

Definizione

La notificazione è l’atto processuale con il quale l’ufficiale giudiziarioUfficiale giudiziarioAusiliario del giudice preposto a notificazioni, pignoramenti ed esecuzione coattiva dei provvedimenti, appartenente all'UNEP (artt. 137 ss., 513 ss. c.p.c.).Leggi il lemma completo → (o altro soggetto abilitato dalla legge) porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico, consegnandone copia o trasmettendolo nelle forme prescritte. Costituisce strumento fondamentale di garanzia del contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo → e del diritto di difesa (art. 24 Cost. e 111 Cost.). La disciplina generale è contenuta negli artt. 137-151 c.p.c., cui si affiancano norme speciali per determinate categorie di atti (amministrativi, tributari, penali).

Modalità e luoghi

La notificazione si esegue di regola mediante consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → di copia conforme all’originale nelle mani proprie del destinatario o, in mancanza, presso la residenzaResidenzaLuogo di dimora abituale della persona (art. 43 c.c.): elemento oggettivo e soggettivo, rilievo per competenza territoriale e notificazioni, distinzione da domicilio e dimora.Leggi il lemma completo →, dimora, domicilio, ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → o luogo di lavoro, con le modalità di cui agli artt. 138-141 c.p.c. In caso di irreperibilitàIrreperibileSoggetto destinatario di un atto processuale non rintracciabile. La notifica avviene ex art. 143 c.p.c., previe diligenti ricerche da indicare in relata.Leggi il lemma completo → relativa opera l’art. 140 c.p.c. (depositoDepositoContratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta e comunicazione per raccomandata). L’irreperibilità assoluta determina l’applicazione dell’art. 143 c.p.c. La notificazione a persona giuridica avviene nella sede ex art. 145 c.p.c. All’estero si applicano gli art. 142 c.p.c., il Regolamento (UE) 2020/1784 e la ConvenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’Aja del 15 novembre 1965.

Notificazione a mezzo posta e PEC

La notificazione può eseguirsi a mezzo del servizio postale (l. 20 novembre 1982, n. 890) o, per gli avvocatiAvvocatoProfessionista iscritto all'albo abilitato alla difesa in giudizio: accesso alla professione, procura, compenso, doveri deontologici, responsabilità civile e disciplinare.Leggi il lemma completo →, direttamente in proprio previa autorizzazione del consiglio dell’ordine (l. 21 gennaio 1994, n. 53). La notificazione telematica a mezzo PEC è disciplinata dall’art. 3-bis l. 53/1994 e dall’art. 149-bis c.p.c.; essa richiede la trasmissione da indirizzo PEC risultante dai pubblici registri (INI-PEC, ReGIndE) all’indirizzo PEC del destinatario ivi censito, con ricevuta di accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → e di avvenuta consegna. La mancata consegna per casella piena non perfeziona la notifica.

Principio di scissione degli effetti

Per effetto della sentenza C. cost. 26 novembre 2002, n. 477, la notificazione si perfeziona per il notificante nel momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento della ricezione. Il principio di scissioneScissione societariaOperazione straordinaria in cui una società trasferisce tutto o parte del patrimonio a una o più beneficiarie, con assegnazione di azioni ai soci (artt. 2506 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → soggettiva consente al notificante di non subire gli effetti di ritardi non imputabili. Esso, tuttavia, non si applica agli atti amministrativi sanzionatori, per i quali il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → ex art. 14 l. 689/1981 si riferisce alla ricezione da parte del destinatario.

Invalidità e sanatoria

La notificazione può essere affetta da nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → (violazione delle forme) ovvero da inesistenza (mancanza assoluta del modello legale). La nullità è sanata dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., con effetto ex tuncEx tuncLocuzione latina ("da allora") che indica la retroattività degli effetti giuridici al momento originario dell'atto, in contrapposizione a "ex nunc" (da ora in poi).Leggi il lemma completo →. La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando l’atto, nonostante l’irregolarità, raggiunge lo scopo cui era destinato (art. 156, c. 3, c.p.c.). L’inesistenza, al contrarioA contrarioLocuzione latina che significa "al contrario". Argomento logico-interpretativo con cui si inferisce che i casi non espressamente previsti da una norma sono sottratti alla sua disciplina; fondato sul brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.Leggi il lemma completo →, non è sanabile.

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