Definizione
La surrogazione è l’istituto in virtù del quale un terzo, che paga il debito altrui o fornisce al debitore i mezzi per adempiere, subentra nei diritti del creditore soddisfatto, con tutti i relativi accessori, privilegi e garanzie (artt. 1201-1205 c.c.). La surrogazione consente al terzo che ha effettuato il pagamento di recuperare quanto versato, avvalendosi della stessa posizione giuridica del creditore originario, anziché esercitare un’azione di regresso.
Disciplina normativa
La disciplina della surrogazione è contenuta negli artt. 1201-1205 c.c. L’ordinamento distingue tre forme di surrogazione: per volontà del creditore (art. 1201 c.c.), per volontà del debitore (art. 1202 c.c.) e per legge (art. 1203 c.c.). In tutte le ipotesi, il terzo surrogato acquista i diritti del creditore originario nei limiti di quanto ha pagato.
Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti, dichiarandolo espressamente e contestualmente al pagamento (art. 1201 c.c.). La dichiarazione deve essere espressa e contemporanea alla ricezione del pagamento: una dichiarazione successiva è priva di effetto surrogatorio. La surrogazione per volontà del creditore non richiede il consenso del debitore.
Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore che prende a mutuo una somma di denaro al fine di pagare il proprio debito può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo (art. 1202 c.c.). Perché la surrogazione operi, è necessario che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata e che nella quietanza del creditore si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma.
Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto, senza necessità di alcuna dichiarazione, nei casi previsti dall’art. 1203 c.c.: a favore di chi, essendo creditore ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione di privilegi, pegno o ipoteche; a favore dell’acquirente di un immobile che paga i creditori ipotecari; a favore di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo; negli altri casi stabiliti dalla legge, come nel caso dell’assicuratore che, pagato l’indennizzo, surroga nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile (art. 1916 c.c.).
Effetti della surrogazione
Il surrogato subentra nella medesima posizione del creditore soddisfatto, con tutti i diritti, i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori del credito (art. 1204 c.c.). La surrogazione opera nei limiti di quanto il surrogato ha effettivamente pagato: se il pagamento è parziale, il surrogato e il creditore originario concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario (art. 1205 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Il pagamento con surrogazione per volontà del creditore
- Adempimento del terzo, surrogazione e ingiustificato arricchimento
- Il credito dell’assicuratore che agisce in surrogazione è di valore
- Il pagamento con surrogazione non muta la posizione degli eventuali altri condebitori solidali
- I diritti di surroga e di regresso – nel caso in cui siano entrambi esperibili – non sono cumulabili
- La surrogazione dell’assicuratore sociale è una successione a titolo particolare
- La surrogazione dell’assicuratore
- L’assicuratore in surrogazione non può vantare diritti maggiori di quelli che competono al suo dante causa
- Responsabilità dell’assicuratore e nullità della citazione: prescrizione del diritto di surrogazione dell’assicuratore nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile ex art. 1916 c.c.; inesistenza e/o nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per difetto di procura alle liti.