Infortunio

Apr 14, 2026

Definizione

L’infortunio è l’evento lesivo caratterizzato da causa fortuita, violenta ed esterna che produca un danno alla persona, abbia esso carattere temporaneo o permanente, ovvero cagioni la morte. La nozione rileva principalmente in due ambiti distinti: l’assicurazione privata contro gli infortuni (art. 1882 c.c. e artt. 1904-1918 c.c.) e l’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, disciplinata dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Elementi costitutivi

Per la qualificazione dell’evento come infortunio è necessario il concorso di tre elementi: la causa violenta, ossia un’azione esterna concentrata nel tempo e di sufficiente intensità, che si distingue dalla malattia per il suo carattere repentino; la causa esterna, proveniente dall’ambiente esterno al corpo dell’infortunato; la causa fortuita, nel senso di evento non intenzionalmente provocato dal soggetto. La giurisprudenza ha chiarito che la distrazione o la negligenza dell’assicurato non escludono l’infortunio, salvo diversa previsione contrattuale.

Infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è l’evento lesivo occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale sia derivata la morte, un’inabilità permanente o un’inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni (art. 2 D.P.R. 1124/1965). L’assicurazione obbligatoria è gestita dall’INAIL e opera indipendentemente dalla responsabilità del datore di lavoro, secondo il principio del rischio professionale. L’art. 12 D.Lgs. 38/2000 ha ampliato la tutela includendo il danno biologico.

Infortunio in itinere

L’art. 12 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha codificato la tutela dell’infortunio in itinere, ossia occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, nonché tra due luoghi di lavoro. La copertura è esclusa se il tragitto sia stato interrotto o deviato per causa non necessitata, come una deviazione personale non essenziale.

Danno differenziale e azione di regresso

L’indennizzo INAIL non esclude il risarcimento del danno differenziale, ossia della quota di danno biologico e morale non coperta dalla prestazione assicurativa, qualora sussista la responsabilità del datore di lavoro o di terzi. L’art. 1916 c.c. attribuisce all’INAIL il diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile del sinistro, per il recupero delle somme erogate all’infortunato.

Giurisprudenza modenese