Actio revocatoria

Apr 16, 2026

Denominazione latina dell’azione revocatoria, sinonima di actio pauliana, con la quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti con cui il debitore dispone del proprio patrimonio in pregiudizio delle ragioni creditorie (art. 2901 c.c.).

L’azione costituisce uno dei principali strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900-2906 c.c.), accanto all’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e al sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.).

Gli elementi costitutivi sono: l’esistenza di un credito (anche non ancora esigibile), un atto di disposizione del debitore (a titolo gratuito o oneroso), l’eventus damni e la scientia damni. Per gli atti a titolo oneroso è inoltre richiesta la participatio fraudis del terzo acquirente.

L’effetto dell’accoglimento è l’inefficacia relativa: l’atto resta valido tra le parti, ma è inopponibile al creditore revocante, che può agire esecutivamente sul bene. L’azione si prescrive in cinque anni (art. 2903 c.c.). La figura trova ulteriore declinazione nella revocatoria concorsuale (art. 163 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).