DenominazioneRagione socialeNome sotto il quale opera una società di persone (artt. 2292, 2314 c.c.): funzione individuatrice, disciplina nelle società di persone e differenze con denominazione sociale e ditta.Leggi il lemma completo → tradizionale, derivante dal giurista romano Paolo, dell’azione revocatoria ordinariaActio revocatoriaDenominazione latina dell'azione revocatoria ordinaria, sinonimo di actio pauliana, con cui il creditore fa dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → disciplinata dall’art. 2901 c.c., con la quale il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → con i quali il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → rechi pregiudizio alle sue ragioni.
I presupposti dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → sono: l’eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (anche solo come aggravamento dell’insufficienza patrimoniale); e la scientia damniMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del debitore (per gli atti a titolo oneroso è richiesta anche la consapevolezza del terzo). Per gli atti anteriori al sorgere del credito è necessario il doloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → (consilium fraudisEventus damniLocuzione latina ("evento di danno") che designa il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dagli atti dispositivi del debitore, elemento costitutivo dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo →).
L’azione non ha effetto restitutorio, ma determina l’inefficacia relativaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo → dell’atto rispetto al solo creditore agente, il quale potrà procedere all’esecuzione sul beneBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → come se l’atto dispositivoDispositivoParte della sentenza in cui il giudice esprime il comando giurisdizionale accogliendo o respingendo le domande (art. 132 c.p.c.). In caso di contrasto con la motivazione, prevale quest'ultima.Leggi il lemma completo → non fosse stato compiuto. Il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → è di cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.).
La denominazione actio pauliana è sinonimo di actio revocatoria e si applica anche alla revocatoria fallimentare (art. 66 l.f., ora art. 163 del codice della crisi).
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