Actio pauliana

Apr 16, 2026

Denominazione tradizionale, derivante dal giurista romano Paolo, dell’azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 c.c., con la quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

I presupposti dell’azione sono: l’eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (anche solo come aggravamento dell’insufficienza patrimoniale); e la scientia damni del debitore (per gli atti a titolo oneroso è richiesta anche la consapevolezza del terzo). Per gli atti anteriori al sorgere del credito è necessario il dolo (consilium fraudis).

L’azione non ha effetto restitutorio, ma determina l’inefficacia relativa dell’atto rispetto al solo creditore agente, il quale potrà procedere all’esecuzione sul bene come se l’atto dispositivo non fosse stato compiuto. Il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.).

La denominazione actio pauliana è sinonimo di actio revocatoria e si applica anche alla revocatoria fallimentare (art. 66 l.f., ora art. 163 del codice della crisi).