Locuzione latina che significa “foro del convenuto” e designa il criterio generale di competenza territoriale del processo civile, secondo cui la causa va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.
L’art. 18 c.p.c. stabilisce che, salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, il giudice del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, domicilio né dimora nello Stato, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.
Per le persone giuridiche e le associazioni l’art. 19 c.p.c. individua il foro della sede legale o del luogo dove è stabilita una rappresentanza o una sede secondaria.
Il forum rei esprime il principio fondamentale actor sequitur forum rei (“l’attore segue il foro del convenuto”), posto a tutela del diritto di difesa di chi è chiamato in giudizio, il quale non deve essere costretto a difendersi lontano dalla propria sede. I fori speciali e facoltativi (artt. 20-30-bis c.p.c.) operano in concorrenza o in deroga a tale criterio generale.