Definizione
La ricusazione è l’istituto processuale con il quale la parte chiede l’allontanamento dal processo del giudice (o di altro soggetto che esercita funzioni assimilabili: ausiliari, consulenti, arbitri) che non abbia ottemperato all’obbligo di astensione, quando sussistano le cause tassative indicate dalla legge. A differenza dell’astensione, che costituisce un obbligo del giudice, la ricusazione è una facoltà della parte e si fonda sull’esigenza costituzionale di imparzialità e terzietà del giudice (art. 111 Cost.).
Cause
Ai sensi dell’art. 52 c.p.c., la ricusazione può essere proposta quando ricorra una delle cause di astensione obbligatoria previste dall’art. 51, c. 1, c.p.c.: interesse del giudice o del suo coniuge nella causa; rapporti di parentela, affinità o coniugio con le parti o i loro difensori; rapporti di grave inimicizia o di credito o debito col giudice; pregressa trattazione della causa in altro ufficio o in altro grado; aver prestato consulenza o testimonianza nella causa. Ulteriori cause facoltative ex art. 51, c. 2, c.p.c. (altre gravi ragioni di convenienza) fondano solo l’astensione e non la ricusazione.
Procedimento
La ricusazione si propone con ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, depositato in cancelleria almeno due giorni prima dell’udienza se la causa è nota al ricusante e, in ogni caso, prima dell’inizio della discussione o trattazione (art. 52, c. 2, c.p.c.). Sul ricorso decide con ordinanza non impugnabile il collegio (in primo grado, il tribunale in composizione collegiale; in appello e in Cassazione, il collegio superiore), previa audizione del giudice ricusato. La proposizione dell’istanza non sospende automaticamente il processo, salvo che il giudice ricusato o il collegio dispongano la sospensione (art. 52, c. 3, c.p.c.).
Decisione e conseguenze
L’accoglimento dell’istanza di ricusazione comporta la sostituzione del giudice ricusato con altro magistrato e la prosecuzione del processo davanti al nuovo giudice. Il rigetto può comportare la condanna del ricusante al pagamento di una pena pecuniaria (art. 54, c. 3, c.p.c.), quando l’istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, a tutela della funzionalità del processo e contro abusi strumentali. L’ordinanza non è impugnabile, ma il vizio di parzialità può eventualmente essere dedotto come motivo di impugnazione della sentenza.
Ricusazione di soggetti diversi dal giudice
La ricusazione si applica anche al consulente tecnico d’ufficio (art. 63 c.p.c.), agli arbitri (art. 815 c.p.c., nel procedimento arbitrale) e ai componenti di organi di giustizia amministrativa. Nel giudizio arbitrale, la ricusazione è proposta davanti al presidente del tribunale entro termini brevi dalla conoscenza del motivo. Per il consulente tecnico, l’istanza va proposta entro tre giorni dall’udienza di comparizione, a pena di decadenza.
Rapporto con l’astensione
L’astensione è atto spontaneo e doveroso del giudice che si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., mentre la ricusazione è rimedio azionato dalla parte solo quando il giudice non si sia astenuto. Le due figure presidiano il medesimo interesse (imparzialità del giudice) ma operano su piani complementari. Il giudice che pronunci provvedimenti cautelari o sommari non è tenuto ad astenersi nel successivo giudizio di merito, salvo che la valutazione sia stata propriamente anticipatoria e non meramente delibativa.
Giurisprudenza modenese
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