Forum executionis

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “foro dell’esecuzione” e designa il criterio di competenza territoriale per i procedimenti di esecuzione forzata, individuato in base alla localizzazione dei beni oggetto di espropriazione o al luogo di adempimento dell’obbligo.

Nel codice di procedura civile la competenza per l’esecuzione forzata è così ripartita:

  • espropriazione immobiliare (art. 26 c.p.c.): giudice del luogo in cui si trovano gli immobili pignorati;
  • espropriazione mobiliare presso il debitore (art. 26 c.p.c.): giudice del luogo in cui le cose si trovano;
  • espropriazione presso terzi (art. 26-bis c.p.c.): giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del debitore;
  • esecuzione per consegna o rilascio (art. 26 c.p.c.): giudice del luogo in cui si trovano le cose o l’immobile;
  • esecuzione di obblighi di fare o non fare (art. 26 c.p.c.): giudice del luogo in cui l’obbligo deve essere adempiuto.

Il forum executionis si distingue dal foro della cognizione e risponde all’esigenza di prossimità tra il giudice dell’esecuzione e i beni da assoggettare alla procedura esecutiva.