Brocardo latino che significa “nessuno è tenuto all’impossibile” e codifica il principio generale secondo cui non si può esigere da un soggetto una prestazione divenuta oggettivamente impossibile.

Nel diritto civile italiano il principio trova espressione nell’art. 1256 c.c., che stabilisce l’estinzione dell’obbligazione quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, e nell’art. 1218 c.c., che esclude la responsabilità del debitore quando l’inadempimento è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’impossibilità deve essere oggettiva (non meramente soggettiva), assoluta (non semplice difficoltà) e sopravvenuta (non originaria, nel qual caso il contratto sarebbe nullo ex art. 1418 c.c.).

Il principio opera anche nel diritto penale, dove esclude la punibilità quando il soggetto si trovi nell’impossibilità materiale di tenere la condotta doverosa, e nel diritto amministrativo, dove limita il potere dell’amministrazione di imporre prestazioni impossibili.