Locuzione latina che significa “dall’origine”, “sin dalla nascita”, e qualifica nel linguaggio giuridico un vizio, un difetto o una condizione presenti sin dal momento genetico dell’atto o del rapporto, in contrapposizione a quanto sopravviene successivamente.
La distinzione tra vizi ab origine e vizi sopravvenuti è fondamentale nella teoria del negozio giuridico:
- l’impossibilità originaria dell’oggetto rende il contratto nullo (art. 1418 c.c.); l’impossibilità sopravvenuta ne determina la risoluzione (art. 1463 c.c.);
- il difetto di causa ab origine comporta la nullità, mentre la sopravvenuta mancanza di causa può fondare la risoluzione o l’arricchimento senza causa;
- l’invalidità ab origine della delibera assembleare segue il regime della nullità (art. 2379 c.c.), mentre i vizi sopravvenuti rilevano ai fini dell’annullabilità.
L’espressione è affine a ab initio, dalla quale si distingue per una sfumatura: ab origine enfatizza la radice genetica del vizio, mentre ab initio sottolinea la retroattività temporale dell’effetto.