Definizione
Locuzione latina che significa “come se non fossero” o “come se non esistessero”. Designa la radicale inefficacia giuridica di un atto, di una clausola o di una disposizione, che è trattata dall’ordinamento come se non fosse mai venuta ad esistenza. L’espressione ricorre nel linguaggio tecnico per marcare gli effetti della nullità assoluta, dell’inesistenza giuridica e, in alcune ipotesi, della caducazione retroattiva di un atto.
Ambito di impiego
La formula è impiegata in diverse fattispecie: (i) per descrivere gli effetti della nullità del contratto (art. 1418 c.c.), che non produce effetti fin dall’origine e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio (art. 1421 c.c.); (ii) per connotare le clausole che si hanno per non apposte o non scritte, come avviene per le clausole vessatorie non sottoscritte (art. 1341 c.c.) o per determinate clausole nulle nei contratti con i consumatori (artt. 33 e ss. del codice del consumo); (iii) per descrivere gli effetti retroattivi della risoluzione per inadempimento (art. 1458 c.c.) o dell’annullamento del contratto (art. 1445 c.c.).
Nullità, annullabilità e inesistenza
L’uso della formula marca la differenza tra le diverse forme di invalidità: il contratto nullo è considerato tamquam non esset ab origine, con efficacia retroattiva e senza necessità di pronuncia costitutiva; il contratto annullabile produce invece effetti provvisori fino alla sentenza che ne accerta l’invalidità (art. 1442 c.c.); la figura dell’inesistenza giuridica — di elaborazione dottrinale — designa atti così carenti dei requisiti minimi da non potersi nemmeno qualificare come atti giuridici.
Caratteri essenziali
- Trattamento giuridico come atti mai venuti ad esistenza.
- Inidoneità a produrre effetti sin dall’origine (ab initio).
- Imprescrittibilità dell’azione di nullità (art. 1422 c.c.).
- Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice (art. 1421 c.c.).
- Convertibilità del contratto nullo nei casi previsti (art. 1424 c.c.).
Ambito applicativo
La locuzione ricorre in particolare in tema di: clausole vessatorie non specificamente approvate; clausole abusive nei contratti del consumatore; patti contrari a norme imperative; clausole in frode alla legge; clausole anatocistiche non previste ai sensi dell’art. 1283 c.c.; patti commissori ex art. 2744 c.c.; clausole di deroga alla competenza territoriale nulle; pattuizioni in violazione di legge antitrust (fideiussioni ABI). Anche il giudicato formatosi su una sentenza inesistente è considerato tamquam non esset.
Giurisprudenza modenese
- La nullità è rilevabile d’ufficio, ma solo su fatti tempestivamente allegati dalla parte
- Locazione abitativa — Nullità della cessione verbale del contratto per difetto di forma scritta
- Contratto preliminare di divisione — Nullità per impossibilità originaria dell’oggetto avente ad oggetto immobile abusivo
- Professione forense — Nullità del patto di quota lite ai sensi dell’art. 13 L. 247/2012
- [Appello Bologna] Ratifica dell’operato del falso rappresentante – Effetti retroattivi e sanatoria del vizio di rappresentanza