Ab initio

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “dall’inizio”, “sin dal principio”, e indica nel linguaggio giuridico la retroattività di un effetto al momento genetico dell’atto o del rapporto.

L’impiego più caratteristico è in tema di nullità del negozio giuridico: il contratto nullo (art. 1418 c.c.) non produce effetti ab initio, come se non fosse mai stato concluso. L’accertamento della nullità ha natura dichiarativa e retroagisce al momento della stipulazione, travolgendo — di regola — anche gli effetti medio tempore prodotti, salvi i diritti dei terzi di buona fede e le tutele possessorie.

L’espressione ricorre anche in riferimento alla condizione risolutiva avverata (art. 1360 c.c.), i cui effetti retroagiscono al momento della conclusione del contratto, e alla rescissione (artt. 1447-1452 c.c.).

Si distingue dalla locuzione ex nunc (“da ora”), che indica l’irretroattività degli effetti, come avviene tipicamente per il recesso e la risoluzione per inadempimento nei contratti a esecuzione continuata (art. 1458, comma 1, c.c.).