Locuzione latina che significa “dall’inizio”, “sin dal principio”, e indica nel linguaggio giuridico la retroattività di un effetto al momento genetico dell’atto o del rapporto.
L’impiego più caratteristico è in tema di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → del negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo →: il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → nullo (art. 1418 c.c.) non produce effetti ab initioEx tuncLocuzione latina ("da allora") che indica la retroattività degli effetti giuridici al momento originario dell'atto, in contrapposizione a "ex nunc" (da ora in poi).Leggi il lemma completo →, come se non fosse mai stato concluso. L’accertamento della nullità ha natura dichiarativa e retroagisce al momento della stipulazione, travolgendo — di regola — anche gli effetti medio tempore prodotti, salvi i diritti dei terzi di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → e le tutele possessorie.
L’espressione ricorre anche in riferimento alla condizione risolutivaCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → avverata (art. 1360 c.c.), i cui effetti retroagiscono al momento della conclusione del contratto, e alla rescissioneRescissioneRimedio previsto a tutela della parte che ha concluso un contratto a condizioni inique per stato di pericolo (art. 1447 c.c.) o per stato di bisogno di cui la controparte ha approfittato, con lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 1447-1452 c.c.).
Si distingue dalla locuzione ex nuncEx nuncLocuzione latina ("da ora") che indica la produzione di effetti giuridici solo dal momento presente in avanti, senza retroattività, in contrapposizione a "ex tunc".Leggi il lemma completo → (“da ora”), che indica l’irretroattività degli effetti, come avviene tipicamente per il recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo → e la risoluzione per inadempimentoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → nei contratti a esecuzione continuata (art. 1458, comma 1, c.c.).
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