Ex nunc

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “da ora”, “da questo momento”, e indica nel linguaggio giuridico che un effetto si produce esclusivamente dal momento presente in avanti, senza retroagire al passato. Si contrappone a ex tunc (“da allora”), che designa la retroattività.

Operano con efficacia ex nunc:

  • l’annullamento del contratto (art. 1445 c.c.), che, pur retroagendo tra le parti, non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede;
  • il recesso dal contratto (art. 1373 c.c.), che scioglie il vincolo per il futuro;
  • la risoluzione nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458, comma 1, c.c.), i cui effetti non si estendono alle prestazioni già eseguite;
  • la revoca del mandato e della procura (artt. 1723, 1396 c.c.).

La distinzione tra effetti ex nunc e ex tunc è fondamentale per determinare la sorte degli atti intermedi, dei diritti dei terzi e delle prestazioni già eseguite.