Locuzione latina che significa “da allora”, “sin da quel momento”, e indica nel linguaggio giuridico che un effetto retroagisce al momento originario dell’atto o del rapporto, come se l’atto non fosse mai stato valido o efficace. Si contrappone a ex nuncEx nuncLocuzione latina ("da ora") che indica la produzione di effetti giuridici solo dal momento presente in avanti, senza retroattività, in contrapposizione a "ex tunc".Leggi il lemma completo → (“da ora”), che designa l’irretroattività.
Operano con efficacia ex tuncAb initioLocuzione latina ("dall'inizio") che indica la retroattività di un effetto giuridico al momento della conclusione dell'atto, tipica della nullità che priva il negozio di efficacia sin dalla sua formazione.Leggi il lemma completo →:
- la nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1418 c.c.), che priva il negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → di effetti sin dall’origine;
- l’annullamento del contratto (art. 1445 c.c.), che tra le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → retroagisce al momento della conclusione;
- la condizione risolutivaCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → avverata (art. 1360 c.c.), salvo che le parti o la natura del rapporto escludano la retroattività;
- la risoluzione per inadempimentoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → nei contratti a esecuzione istantanea (art. 1458 c.c.).
La retroattività ex tunc pone il problema della tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → dei terzi di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → che abbiano acquistato diritti nel periodo intermedio: il legislatore predispone a tal fine meccanismi di protezione (artt. 1445, 1458, comma 2, c.c.).
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