Ex tunc

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “da allora”, “sin da quel momento”, e indica nel linguaggio giuridico che un effetto retroagisce al momento originario dell’atto o del rapporto, come se l’atto non fosse mai stato valido o efficace. Si contrappone a ex nunc (“da ora”), che designa l’irretroattività.

Operano con efficacia ex tunc:

  • la nullità del contratto (art. 1418 c.c.), che priva il negozio di effetti sin dall’origine;
  • l’annullamento del contratto (art. 1445 c.c.), che tra le parti retroagisce al momento della conclusione;
  • la condizione risolutiva avverata (art. 1360 c.c.), salvo che le parti o la natura del rapporto escludano la retroattività;
  • la risoluzione per inadempimento nei contratti a esecuzione istantanea (art. 1458 c.c.).

La retroattività ex tunc pone il problema della tutela dei terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti nel periodo intermedio: il legislatore predispone a tal fine meccanismi di protezione (artt. 1445, 1458, comma 2, c.c.).