Locuzione latina che significa “foro del contratto” e designa il criterio di competenza territoriale fondato sul luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio.
L’art. 20 c.p.c. prevede che, per le cause relative a diritti di obbligazione, sia competente, in alternativa al forum rei (foro del convenuto, art. 18 c.p.c.), il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. Il forum contractus identifica specificamente il luogo di conclusione del contratto — ossia il luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione (art. 1326 c.c.) — come criterio per radicare la competenza.
Si tratta di un foro facoltativo e concorrente rispetto al foro generale del convenuto: l’attore può scegliere liberamente tra i fori disponibili. Il criterio non opera per le obbligazioni di fonte extracontrattuale, per le quali rileva il forum delicti.
Nella giurisdizione internazionale il forum contractus è richiamato dall’art. 7, n. 1, del Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis).