Residenza

Apr 14, 2026

Definizione

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.). Costituisce uno degli elementi della “sede della persona” disciplinati dagli artt. 43-47 c.c., insieme al domicilio (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) e alla dimora (luogo in cui la persona si trova temporaneamente). Dalla residenza dipendono numerosi effetti giuridici, tra cui la competenza territoriale del giudice, il luogo di notificazione degli atti processuali, la determinazione del foro del consumatore e la disciplina dei rapporti anagrafici.

Elementi costitutivi: oggettivo e soggettivo

Secondo la costante giurisprudenza, la residenza richiede la concorrenza di due elementi: uno oggettivo, costituito dalla permanenza abituale della persona in un determinato luogo; uno soggettivo, costituito dall’intenzione di dimorarvi stabilmente (animus manendi). La prova può fornirsi con ogni mezzo, prevalendo la situazione di fatto sulle risultanze anagrafiche quando queste risultino divergenti. L’iscrizione anagrafica ha valore meramente presuntivo: può essere superata dalla dimostrazione che la dimora abituale sia altrove.

Residenza anagrafica e residenza effettiva

Il d.P.R. 223/1989 (regolamento anagrafico) disciplina l’iscrizione anagrafica come atto dichiarativo della residenza, con presunzione di coincidenza tra residenza anagrafica ed effettiva. La giurisprudenza attribuisce però prevalenza alla residenza effettiva ogniqualvolta il dato di fatto sia univocamente accertato. Tale divergenza rileva specialmente per le notificazioni: la notifica presso la residenza anagrafica non più corrispondente a quella effettiva è invalida se il notificante era a conoscenza della nuova residenza o poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza.

Rilievo processuale: notificazioni e competenza

La residenza rileva in primo luogo come criterio di competenza territoriale generale per le cause contro le persone fisiche (art. 18 c.p.c.: foro generale delle persone fisiche). Costituisce altresì parametro fondamentale per le notificazioni: gli art. 139 e art. 140 c.p.c. individuano nella residenza, dimora o domicilio del destinatario i luoghi in cui devono essere ricercati i destinatari degli atti. Per la notifica a mezzo posta, la residenza indirizza la consegna tramite l’ufficio postale competente; per il destinatario irreperibile, l’art. 140 c.p.c. impone il deposito presso il Comune di residenza.

Differenze con domicilio e dimora

Il codice civile mantiene distinte le tre nozioni: residenza (dimora abituale), domicilio (sede principale degli affari e interessi, art. 43, co. 1, c.c.), dimora (semplice permanenza anche temporanea). Il domicilio ha natura giuridico-volontaria: può essere speciale (per determinati atti o affari), eletto presso terzi (art. 47 c.c.) e non coincidere con il luogo di dimora abituale. Un esempio è il domicilio professionale dell’avvocato, distinto dalla residenza. La dimora è elemento eminentemente di fatto, rilevante solo in mancanza di residenza o domicilio conosciuti (art. 18, co. 2, c.p.c.).

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