La caparra confirmatoriaCaparraSomma di denaro o quantità di cose fungibili consegnata da una parte all'altra al momento della conclusione del contratto, con funzione di garanzia (caparra confirmatoria, art. 1385 c.c.) o di corrispettivo del recesso (caparra penitenziale, art. 1386 c.c.).Leggi il lemma completo → è la somma di denaro (o la quantità di cose fungibili) che una parte consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → all’altra al momento della conclusione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, a conferma della serietà dell’impegno assunto e a garanzia dell’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → (art. 1385 c.c.).

Se il contratto è regolarmente adempiuto, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → dovuta. In caso di inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → della parte che ha versato la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra. In caso di inadempimento della parte che l’ha ricevuta, l’altra parte può recedere e pretendere il doppio della caparra.

La parte non inadempiente può altresì rinunciare al recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo → e agire per l’esecuzione o la risoluzione del contratto secondo le regole generali (art. 1385, comma 3, c.c.), nel qual caso il risarcimento è regolato dalle norme ordinarie.

La caparra confirmatoria si distingue dalla caparra penitenzialeCaparra penitenzialeSomma versata come corrispettivo del diritto di recesso: chi recede la perde, chi la riceve deve restituire il doppio (art. 1386 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1386 c.c.), che è il corrispettivo del diritto di recesso, e dall’acconto, che è un mero anticipo sul prezzoAccontoPagamento parziale anticipato sul prezzo o sul corrispettivo: distinzione dalla caparra, restituzione in caso di scioglimento del contratto, profili nella compravendita, nell'appalto e fiscali.Leggi il lemma completo → senza funzione di garanzia.

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